Sentenza del 18/03/2015 n. 5403 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rettifica, ai fini INVIM e imposta di registro, del valore di un complesso immobiliare compravenduto. La CTR aveva confermato l'annullamento della rettifica, ritenendo insufficiente la perizia dell'Ufficio del territorio, basata su valori numerico-statistici e non adeguatamente riferita alle specifiche condizioni dell'immobile, mentre aveva considerato più attendibile la perizia dei contribuenti, corredata da fotografie e dati tecnici. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su vari profili, tra cui la consistenza dei beni e la valutazione delle perizie. L'Istituto ha proposto ricorso incidentale sulle spese processuali; i venditori hanno eccepito anche la formazione di un giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia i ricorsi incidentali. Le censure dell'Agenzia sono state dichiarate inammissibili per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., poiché mancavano il necessario quesito di diritto e il momento di sintesi, oltre a mirare sostanzialmente a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto valida la notifica del ricorso presso i procuratori costituiti e infondata l'eccezione di giudicato interno. I ricorsi incidentali sulle spese sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente perché riferiti alla sentenza di primo grado e perché fondati sull'erronea premessa di una totale vittoria della parte. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 330 c.p.c.
La notifica del ricorso per cassazione è correttamente eseguita presso i procuratori costituiti quando la sentenza sia stata loro notificata e la parte non abbia eletto uno specifico domicilio in quella sede.
Art. 291 c.p.c.
La notificazione invalida, ma non inesistente, può essere sanata con la rinnovazione della notifica o con la costituzione della parte intimata.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale della norma, i motivi dovevano contenere uno specifico quesito di diritto e, per le censure motivazionali, un chiaro momento di sintesi relativo al fatto decisivo e controverso. La loro omissione comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione può essere dedotto in cassazione solo nei limiti previsti dalla legge e non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del merito della controversia.
Art. 92 c.p.c.
La disciplina delle spese processuali è impugnabile in cassazione nei limiti riferiti alla sentenza oggetto del ricorso e secondo i requisiti processuali applicabili. Nel caso concreto, le censure sulle spese sono state dichiarate inammissibili.
Art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione sul domicilio eletto nel processo tributario non impedisce, nel giudizio di cassazione, la notifica presso i procuratori costituiti secondo le regole del codice di procedura civile.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle perizie e degli altri elementi probatori: occorre dimostrare uno specifico vizio giuridico o motivazionale rilevante secondo i requisiti processuali applicabili.
- Una stima dell'amministrazione finanziaria basata soltanto su valori astratti o statistici può essere ritenuta insufficiente se non considera le caratteristiche concrete dell'immobile, quali ubicazione, stato di conservazione, consistenza e condizioni effettive.
- Una perizia privata può risultare più persuasiva quando è specificamente riferita al bene controverso, adeguatamente documentata e corredata da elementi tecnici e fotografici verificabili.
- La notifica effettuata presso un soggetto o un luogo collegato al destinatario tende a configurare, se irregolare, una nullità sanabile e non un'inesistenza assoluta, soprattutto in caso di costituzione della parte.
- Nel ricorso per cassazione bisogna individuare con precisione la sentenza impugnata e rispettare i requisiti formali previsti per ciascun motivo; non è sufficiente riproporre le argomentazioni già esaminate dai giudici di merito.
- La compensazione delle spese può essere mantenuta o disposta quando vi sia reciproca soccombenza o quando la relativa censura sia processualmente inammissibile; il ricorso deve comunque riferirsi alla pronuncia effettivamente impugnata.
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