Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5403 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rettifica, ai fini INVIM e imposta di registro, del valore di un complesso immobiliare compravenduto. La CTR aveva confermato l'annullamento della rettifica, ritenendo insufficiente la perizia dell'Ufficio del territorio, basata su valori numerico-statistici e non adeguatamente riferita alle specifiche condizioni dell'immobile, mentre aveva considerato più attendibile la perizia dei contribuenti, corredata da fotografie e dati tecnici. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su vari profili, tra cui la consistenza dei beni e la valutazione delle perizie. L'Istituto ha proposto ricorso incidentale sulle spese processuali; i venditori hanno eccepito anche la formazione di un giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia i ricorsi incidentali. Le censure dell'Agenzia sono state dichiarate inammissibili per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., poiché mancavano il necessario quesito di diritto e il momento di sintesi, oltre a mirare sostanzialmente a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto valida la notifica del ricorso presso i procuratori costituiti e infondata l'eccezione di giudicato interno. I ricorsi incidentali sulle spese sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente perché riferiti alla sentenza di primo grado e perché fondati sull'erronea premessa di una totale vittoria della parte. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 330 c.p.c.

    La notifica del ricorso per cassazione è correttamente eseguita presso i procuratori costituiti quando la sentenza sia stata loro notificata e la parte non abbia eletto uno specifico domicilio in quella sede.

  • Art. 291 c.p.c.

    La notificazione invalida, ma non inesistente, può essere sanata con la rinnovazione della notifica o con la costituzione della parte intimata.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale della norma, i motivi dovevano contenere uno specifico quesito di diritto e, per le censure motivazionali, un chiaro momento di sintesi relativo al fatto decisivo e controverso. La loro omissione comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione può essere dedotto in cassazione solo nei limiti previsti dalla legge e non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del merito della controversia.

  • Art. 92 c.p.c.

    La disciplina delle spese processuali è impugnabile in cassazione nei limiti riferiti alla sentenza oggetto del ricorso e secondo i requisiti processuali applicabili. Nel caso concreto, le censure sulle spese sono state dichiarate inammissibili.

  • Art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione sul domicilio eletto nel processo tributario non impedisce, nel giudizio di cassazione, la notifica presso i procuratori costituiti secondo le regole del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle perizie e degli altri elementi probatori: occorre dimostrare uno specifico vizio giuridico o motivazionale rilevante secondo i requisiti processuali applicabili.
  • Una stima dell'amministrazione finanziaria basata soltanto su valori astratti o statistici può essere ritenuta insufficiente se non considera le caratteristiche concrete dell'immobile, quali ubicazione, stato di conservazione, consistenza e condizioni effettive.
  • Una perizia privata può risultare più persuasiva quando è specificamente riferita al bene controverso, adeguatamente documentata e corredata da elementi tecnici e fotografici verificabili.
  • La notifica effettuata presso un soggetto o un luogo collegato al destinatario tende a configurare, se irregolare, una nullità sanabile e non un'inesistenza assoluta, soprattutto in caso di costituzione della parte.
  • Nel ricorso per cassazione bisogna individuare con precisione la sentenza impugnata e rispettare i requisiti formali previsti per ciascun motivo; non è sufficiente riproporre le argomentazioni già esaminate dai giudici di merito.
  • La compensazione delle spese può essere mantenuta o disposta quando vi sia reciproca soccombenza o quando la relativa censura sia processualmente inammissibile; il ricorso deve comunque riferirsi alla pronuncia effettivamente impugnata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.