Cassazione Penale, Sentenza n. 2024/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna per truffa per difetto di elezione o dichiarazione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1 ter, c.p.p. Il difensore ha censurato la decisione sostenendo che l'imputata era stata presente in primo grado, aveva eletto domicilio presso la propria abitazione con il nuovo difensore e che nell'atto di appello era indicata l'esistenza di una elezione di domicilio presso il difensore stesso, per cui sarebbe stata garantita la reperibilità e l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Dal fascicolo è emerso che la precedente dichiarazione di domicilio in primo grado non era un'elezione presso il difensore e che non risultava nel processo alcuna effettiva elezione di domicilio indicata nell'atto di appello. La Corte ha inoltre interpretato la normativa riformata (d.lgs. 150/2022 e le modifiche agli artt. 157 ter e 164 c.p.p.) nel senso che le dichiarazioni o elezioni di domicilio sono disciplinate per specifiche fasi processuali e non si estendono automaticamente ad altri gradi, pertanto l'omissione costituisce motivo di inammissibilità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
La norma impone l'elezione o dichiarazione di domicilio specifica per la proposizione dell'impugnazione in appello; la mancanza di tale indicazione può determinare l'inammissibilità dell'appello.
art. 157 ter, comma 3, cod. proc. pen.
Collega l'efficacia delle dichiarazioni/elezioni di domicilio alla fase processuale specifica, imponendo la notificazione dell'atto a giudizio per effetto della proposta impugnazione presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581 commi 1 ter e quater.
art. 164, cod. proc. pen.
La modifica normativa ha eliminato la precedente efficacia generalizzata della dichiarazione/elezione di domicilio per ogni stato e grado del procedimento, escludendo che una precedente elezione possa automaticamente sostituire quella richiesta per il grado di appello.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 33, comma 1, lett. d)
La riforma ha introdotto/iscritto la disciplina che condiziona l'efficacia delle elezioni/dichiarazioni di domicilio alla specifica fase processuale, giustificando l'obbligo di nuova elezione/dichiarazione in appello.
art. 616 c.p.p.
Permette la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata nel caso per comminare euro 3.000.
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando si censura un errore in procedendo, di esaminare anche il fatto; qui ha autorizzato l'accertamento documentale sulla presenza/assenza dell'elezione di domicilio nel fascicolo.
Massime di principio
- Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022) l'elezione o dichiarazione di domicilio è efficace solo se riferita espressamente alla specifica fase processuale: una dichiarazione fatta in primo grado non vale automaticamente per l'appello.
- In sede di appello l'appellante deve depositare o fare risultare nel fascicolo una chiara elezione o dichiarazione di domicilio; l'indicazione generica nell'atto di appello non basta se non è documentalmente presente nel fascicolo.
- La mancata elezione/dichiarazione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1 ter, c.p.p. può determinare l'inammissibilità dell'appello e l'applicazione di sanzioni pecuniarie e spese processuali se ricorrono profili di colpa.
- Il giudice (anche la Cassazione per questioni di errore in procedendo) può esaminare gli atti per verificare se nell'istruttoria risultino le formalità richieste; l'onere probatorio circa l'esistenza di un'elezione di domicilio grava su chi la invoca.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, la difesa dovrebbe sempre provvedere al deposito formale e documentabile dell'elezione/dichiarazione di domicilio nel grado di impugnazione e verificare le notificazioni eseguite.
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