Ordinanza n. 111/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento prot. interno n.-OMISSIS- del 9.3.2026 della Prefettura di Latina – Area 1, comunicato con pec del 10.3.2026, con cui il Prefetto della Provincia di Latina ha informato della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, tendenti a condizionare l’attività di impresa “-OMISSIS-S.R.L.” (P.Iva -OMISSIS-), con sede legale a-OMISSIS- (LT), Via -OMISSIS-snc, all’insegna “-OMISSIS-”; 2) della nota prot. uscita n. -OMISSIS-del 10.4.2025 della Prefettura di Latina – Area 1, notificata l’11.4.2025, con cui il dirigente dell’area ordine, sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale della Prefettura di Latina – UTG ha comunicato alla società FabFab S.r..l, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del D.lgs. n. 159 del 2011 di essere stata sottoposta alle verifiche previste dalla normativa antimafia e all’analisi del Gruppo Interforze Antimafia, assegnando il termine di giorni 10 dalla ricezione per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, e richiedere l’audizione con le modalità previste dall’art. 93, comma 7, 8 e 9 del D.lgs. n. 159 del 2011; 3) del verbale del gruppo interforze antimafia del 21 maggio 2025; nonché di tutti atti presupposti, connessi, correlati e conseguenziali a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione prefettizia sulla presenza di possibili situazioni di infiltrazione mafiosa nell'attività dell'impresa, unitamente agli atti procedimentali e al verbale del Gruppo Interforze Antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 9 marzo 2026 con cui era stata informata della presenza di possibili situazioni di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, nonché la comunicazione di avvio delle verifiche antimafia e di partecipazione procedimentale, il verbale del Gruppo Interforze Antimafia e gli atti connessi. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure relative alla violazione del contraddittorio procedimentale, all'inosservanza dei termini e dei contenuti della comunicazione di avvio, all'irrazionalità o irragionevolezza degli elementi posti a fondamento del rischio infiltrativo, alla rilevanza delle dimissioni del padre del legale rappresentante dal rapporto di lavoro con la società e alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. La società contestava, in particolare, la valorizzazione dei procedimenti penali riguardanti il padre del giovane legale rappresentante, deducendo anche l'assenza di una condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di sufficienti elementi di favorevole apprezzabilità dei motivi nella fase sommaria. Ha ritenuto non evidenti violazioni del contraddittorio, rilevando che il procedimento si era svolto nel rispetto dell'art. 92-bis del d.lgs. 159/2011, che non sono prescritti contenuti specifici della comunicazione di avvio e che il termine di 60 giorni riguarda la conclusione della fase procedimentale, non l'adozione del provvedimento finale. Ha giudicato prima facie non irrazionali né irragionevoli i numerosi elementi valorizzati dalla Prefettura, tra cui diversi procedimenti penali riguardanti il padre del legale rappresentante, all'epoca dipendente della società, dai quali emergevano contatti qualificati e reiterati nel tempo con ambienti malavitosi. Ha ritenuto irrilevante, in sede cautelare, l'assenza di condanna per il reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p. Le dimissioni del padre, intervenute dopo la notifica del provvedimento, non sono state considerate idonee a inficiarne la legittimità, potendo eventualmente fondare una richiesta di riesame. Infine, la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis è stata ritenuta espressione di ampia discrezionalità amministrativa e congruamente motivata dalla non occasionalità dei collegamenti con le consorterie criminali, circostanza incompatibile con l'ambito applicativo dell'istituto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. 159/2011
La disposizione costituisce la base normativa dell'informazione antimafia adottata in presenza di possibili situazioni di infiltrazione mafiosa idonee a condizionare l'attività d'impresa.
art. 92-bis d.lgs. 159/2011
Il procedimento di verifica antimafia e il relativo contraddittorio sono stati ritenuti rispettati; il termine di 60 giorni è riferito alla conclusione della fase procedimentale e non anche all'emanazione del provvedimento finale.
art. 93, commi 7, 8 e 9, d.lgs. 159/2011
Le modalità di presentazione delle osservazioni e di eventuale audizione sono richiamate nella comunicazione procedimentale impugnata.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione occasionale; la non occasionalità dei collegamenti con ambienti criminali può escluderne l'applicazione, ferma la natura ampiamente discrezionale della relativa valutazione amministrativa.
art. 416-bis c.p.
L'assenza di una condanna per associazione mafiosa non rende di per sé irrilevanti gli altri elementi indiziari, quali contatti qualificati e reiterati con ambienti malavitosi, ai fini della valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimità dell'informazione antimafia può essere ritenuta prima facie non compromessa quando gli elementi valorizzati dalla Prefettura, considerati nel loro insieme, non risultino affetti da irrazionalità o irragionevolezza manifesta.
- Ai fini dell'informazione antimafia, non è necessaria una condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; possono assumere rilievo anche procedimenti penali e contatti qualificati e reiterati nel tempo con ambienti malavitosi, purché valutati dall'amministrazione nell'ambito del complessivo quadro indiziario.
- Il termine di 60 giorni previsto per la fase procedimentale di verifica antimafia riguarda la conclusione di tale fase e non impone che il provvedimento finale sia emanato entro il medesimo termine.
- Le sopravvenute dimissioni dalla società della persona i cui rapporti con ambienti criminali siano stati valorizzati nel provvedimento non ne determinano l'illegittimità se intervenute dopo la notifica dell'informazione antimafia, potendo eventualmente costituire base per una richiesta di riesame.
- Le misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 sono riferite ai casi di agevolazione occasionale; la ritenuta non occasionalità dei collegamenti con consorterie criminali può escluderne l'applicazione, nell'esercizio della discrezionalità prefettizia.
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