Cassazione Penale, Sentenza n. 43521/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, in esecuzione e su richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena (1 anno e 7 mesi) inflitta al ricorrente con sentenza del 19/02/2021, divenuta irrevocabile il 06/07/2021. La revoca si è basata sul rilievo che la sospensione era stata concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., perché la pena contestata, cumulata con una precedente pena condizionalmente sospesa (sentenza del Tribunale di Viterbo del 05/06/2019, irrevocabile il 19/10/2019), avrebbe superato il limite biennale stabilito dall'art. 163 c.p. Il ricorrente ha censurato il giudice dell'esecuzione per non avere acquisito il fascicolo del procedimento in cui era stata concessa la sospensione, onere che, secondo la giurisprudenza consolidata, è necessario per accertare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice di merito (da cui dipende l'ammissibilità della revoca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia effettuato il controllo prescritto (acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione) per verificare se la causa ostativa ex art. 164, comma 4, c.p. fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso la sospensione. Per questo vizio ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, con l'espresso invito a compiere l'accertamento omesso e, se del caso, a valutare anche la possibile revoca della precedente sospensione biennale ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, c.p.
Norme richiamate
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come base per la revoca in esecuzione su istanza del pubblico ministero; disciplina le facoltà del giudice dell'esecuzione in tema di revoca di benefici concessi.
art. 168, terzo comma, cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative previste dall'art. 164 c.p.; è la norma sostanziale che legittima la revoca se sussiste una causa ostativa.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Individua cause ostative all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale (tra cui il cumulo di pene sospese che oltrepassa taluni limiti); la sua esistenza è centrale per decidere la legittimità della sospensione originaria e della sua eventuale revoca.
art. 163, cod. pen.
Stabilisce limiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla sospensione condizionale della pena, in particolare il limite biennale rilevante nel caso di cumulo di pene.
art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
Consente al giudice, in sede di esecuzione, di valutare la revoca della sospensione condizionale per la pena pregressa (es. la sospensione biennale inflitta con sentenza del Tribunale di Viterbo), se ricorrono le condizioni previste.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo e richiami successivi)
Principio interpretativo secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164 c.p. solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice di cognizione; per accertarlo il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio in cui fu concessa la sospensione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del procedimento di cognizione per verificare se la causa ostativa alla sospensione fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio; l'omissione di tale acquisizione è motivo di annullamento dell'atto di revoca.
- La revoca della sospensione condizionale per violazione dell'art. 164 c.p. è ammessa solo se la causa ostativa non era già nota documentalmente al giudice del merito; se era nota e il giudice l'ha comunque concessa, la revoca è preclusa (salvo altri rimedi), e l'errore può considerarsi consolidato se non impugnato.
- In sede di rinvio il giudice dell'esecuzione deve verificare sia l'effettiva esistenza e il contenuto del precedente penale sia il corretto computo del cumulo delle pene ai fini del limite biennale di cui all'art. 163 c.p.; solo dopo questo accertamento potrà decidere sulla revoca e, se del caso, valutare la revoca della precedente sospensione ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2.
- Per la difesa, è strategico richiedere espressamente l'acquisizione del fascicolo di merito e produrre elementi che dimostrino che la causa ostativa era nota o non nota al giudice di cognizione, a seconda dell'interesse del ricorrente.
- L'assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero dell'erronea concessione del beneficio non rende automaticamente insindacabile la decisione, ma può incidere sul quadro probatorio da valutare dopo l'acquisizione del fascicolo; il giudice dell'esecuzione deve comunque compiere il controllo documentale richiesto dalla giurisprudenza.
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