Sentenza n. 4845/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2022/2023, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; - della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 29 settembre 2022, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile all’immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; - del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato sul portale Universitaly e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583; - dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l’anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; - del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 “Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; - del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1111 “Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero”, nonché del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1055 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; - del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1115 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”, nonché del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1054 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”, nonché del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1114 “Definizione posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l' a.a. 2022/2023”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; - del Decreto Ministeriale 6 giugno 2022, prot. n. 555 con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; - di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del M.U.R. e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, incaricata della validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; - dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ha validato i quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; il tutto limitatamente alla lesione, a tale riguardo, occorsa a parte ricorrente; - dei quesiti somministrati, ed, in particolare, dei quesiti nn. 6, 10, 13, 15, 18, 31, 33, 42, 53, salvi altri; dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test; - delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell’elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato; - della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; - del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; - della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2022/2023, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, in misura inferiore al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023 di cui all'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022; - ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; - dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di studi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria per l’anno accademico 2022/2023, graduatoria nazionale e atti presupposti della procedura selettiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere partecipato alla prova nazionale del 6 settembre 2022 e conseguito 31,7 punti, contestava la mancata ammissione ai corsi presso le sedi indicate. Deduceva: l’insufficienza dei posti messi a concorso rispetto al fabbisogno professionale rilevato; l’omessa redistribuzione dei posti riservati ai candidati extra UE residenti all’estero; l’illegittima inclusione di quesiti di ragionamento logico e di domande asseritamente estranee ai programmi liceali; l’ambiguità o arbitrarietà di alcuni quesiti, con richiesta di accesso agli atti di validazione; l’inidoneità del sistema delle etichette e dei codici alfanumerici a garantire l’anonimato e la certezza dell’abbinamento tra elaborato e candidato; la possibile violazione della segretezza della prova per l’asserito uso di telefoni cellulari. Chiedeva inoltre l’annullamento degli atti relativi alla determinazione dei posti, alla predisposizione e validazione dei quesiti, allo svolgimento della prova e alla graduatoria, nonché la declaratoria del diritto all’immatricolazione. Il TAR rilevava anche la possibile inammissibilità originaria per mancata notifica ai controinteressati, ma prescindeva da tale questione, ritenendo il ricorso manifestamente infondato nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto ai posti disponibili, ha interpretato l’art. 3 della l. n. 264/1999 nel senso che la determinazione deve contemperare il fabbisogno professionale con l’effettiva capacità formativa degli atenei, considerando strutture didattiche, laboratori ed esperienze cliniche. Si tratta di una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, non superata dalle allegazioni del ricorrente. Le censure sui posti aggiuntivi e sulla mancata redistribuzione dei posti riservati ai candidati extra UE erano inoltre prive della necessaria prova di resistenza, poiché il ricorrente non aveva dimostrato che l’eventuale aumento o redistribuzione dei posti avrebbe concretamente comportato la sua ammissione in relazione al punteggio e alla posizione in graduatoria. Le doglianze sui quesiti sono state ritenute infondate per la medesima carenza di prova di resistenza: trattandosi di contestazioni riferibili alla prova nel suo complesso e comuni a tutti i candidati, il loro eventuale accoglimento avrebbe comportato la riformulazione dell’intera graduatoria, con esito non prevedibile per il ricorrente. Il giudice ha inoltre richiamato i limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione, esercitabile solo in presenza di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici, non dimostrati nel caso concreto. È stata ritenuta legittima anche la possibilità di formulare quesiti non rigidamente coincidenti con i programmi liceali, purché coerenti con la valutazione della cultura generale e dell’idoneità a un corso tecnico-scientifico. Le censure sull’anonimato, sull’abbinamento degli elaborati e sull’uso dei telefoni cellulari sono state respinte perché formulate in termini astratti e prive di supporto istruttorio. La domanda di accesso agli atti di validazione dei quesiti è stata assorbita in ragione dell’infondatezza delle relative censure. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, in favore del Ministero e dell’Università costituiti, mentre le spese sono state compensate nei confronti delle amministrazioni e dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 3 l. 2 agosto 1999, n. 264
La determinazione dei posti per l’accesso programmato deve contemperare il fabbisogno professionale con l’effettiva capacità formativa degli atenei, comprensiva della disponibilità di strutture didattiche, laboratori ed esperienze cliniche; la relativa valutazione amministrativa è connotata da ampia discrezionalità.
artt. 33 e 34 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno del diritto allo studio e alla formazione universitaria, ma ritenuti non idonei a superare i limiti derivanti dalla programmazione dell’accesso e dalla capacità formativa degli atenei.
art. 32 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto alla salute, senza che ciò comportasse l’obbligo di fissare i posti in misura coincidente con il solo fabbisogno professionale.
art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato con riferimento alla rilevazione del fabbisogno professionale medico e odontoiatrico.
Massime di principio
- Nella programmazione dei posti per i corsi universitari ad accesso programmato, il fabbisogno professionale non costituisce l’unico parametro decisivo: deve essere contemperato con l’effettiva capacità formativa degli atenei, comprendente strutture didattiche, laboratori e possibilità di svolgere adeguate esperienze cliniche.
- La contestazione del numero dei posti disponibili richiede la prova di resistenza: il candidato deve dimostrare che l’aumento o la redistribuzione dei posti avrebbe concretamente determinato la sua ammissione, avuto riguardo al punteggio conseguito e alla posizione in graduatoria.
- Le censure riferite alla formulazione di quesiti comuni a tutti i candidati sono prive di concreta utilità se il loro eventuale accoglimento comporterebbe la riformulazione dell’intera graduatoria senza consentire di prevedere l’effettiva posizione finale del ricorrente.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche relative alla predisposizione dei quesiti di una prova selettiva è limitato ai casi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento dei fatti o macroscopici vizi logici, che devono essere specificamente dimostrati.
- Nelle prove di accesso universitario l’amministrazione non è tenuta a riprodurre rigidamente i programmi di studio liceali, potendo formulare quesiti coerenti con la valutazione della cultura generale e dell’attitudine a frequentare un corso di studi tecnico-scientifico.
- Le contestazioni sull’anonimato, sull’abbinamento tra elaborato e candidato e sulla segretezza della prova devono essere sostenute da elementi istruttori concreti; mere affermazioni astratte non sono sufficienti a ottenere l’annullamento della procedura selettiva.
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