Cassazione Civile, Ordinanza n. 21975/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rilascio, da parte della Regione, di concessioni per uso idroelettrico in couso su condotte di un acquedotto già esistente, con successivi provvedimenti di variante non sostanziale e autorizzazioni uniche per la costruzione e gestione delle centraline. La società che gestiva materialmente l’acquedotto e l’assemblea d’ambito titolare della concessione idropotabile hanno impugnato gli atti deducendo, tra l’altro, difetto di legittimazione del procedimento, violazione della disciplina sul couso e sulla sottensione, necessità di un potere di assenso del concessionario primario, insufficienza istruttoria, necessità di VIA/screening, illegittimità delle varianti e vizi procedimentali nella conferenza di servizi. La società gestrice ha anche sostenuto di avere interesse attuale a contestare le concessioni perché l’impianto idroelettrico si inseriva nell’acquedotto da essa gestito e poteva incidere sul servizio. L’assemblea territoriale ha invece insistito sul proprio ruolo di concessionaria idropotabile e sulla necessità di una regolazione convenzionale e decisionale condivisa del couso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società gestrice dell’acquedotto sia il ricorso incidentale dell’assemblea d’ambito. Ha confermato che la società gestrice non aveva interesse giuridicamente rilevante a contestare i profili che riguardavano la scelta pubblica di rilasciare le concessioni idroelettriche, salvo le censure direttamente incidenti sulla concreta gestione dell’acquedotto, che però sono state ritenute infondate in fatto. Ha inoltre affermato che l’assemblea d’ambito, pur legittimata a partecipare e a impugnare, non aveva un potere di veto o di codecisione sul rilascio della concessione in couso. È stata quindi confermata la potestà decisionale esclusiva della Regione concedente e la correttezza dell’impostazione per cui il concessionario sotteso ha diritto a partecipare al procedimento e a ottenere il compenso, ma non può bloccare il rilascio della nuova concessione. Le spese di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato come fondamento generale del diritto di azione, ma non idoneo a superare il difetto di interesse per le censure non incidenti sulla sfera giuridica della parte
art. 100 c.p.c.
l’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta, attuale e diretta della posizione giuridica sostanziale
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché la sentenza aveva distinto e deciso i vari profili
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione è ritenuta sufficiente e non apparente, perché logicamente articolata e intellegibile
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza, ritenuta adeguata
art. 12 D.Lgs. 387/2003
la Corte nega che la norma attribuisca al concessionario sotteso un potere di veto sul rilascio dell’autorizzazione unica per l’impianto idroelettrico
art. 12-bis R.D. 1775/1933
la concessione può essere assentita se rispettati gli obiettivi di qualità, il bilancio idrico e la disponibilità della risorsa; la Corte esclude che la norma riconosca un potere di codecisione al concessionario primario
art. 19 R.D. 1775/1933
richiamato per il limite della portata disponibile e per la compatibilità del couso con la risorsa idrica già assentita
art. 28 L.R. Marche n. 5/2006
nei casi di sottensione la convenzione regola i rapporti e, in mancanza di accordo, l’amministrazione decide; il concessionario sotteso ha diritto al compenso ma non un potere di veto
art. 47 R.D. 1775/1933
consente il couso di opere preesistenti con cautele per la coesistenza e compenso al titolare preesistente, ma riserva la potestà concessoria alla PA
art. 7 R.D. 1775/1933
per il couso è sufficiente la documentazione di massima integrativa del prelievo già assentito
art. 21 L.R. Marche n. 5/2006
definisce le varianti sostanziali; le modifiche esaminate non vi rientrano
art. 49, comma 2, R.D. 1775/1933
le variazioni che lasciano invariate le opere essenziali e l’uso dell’acqua possono essere assentite con istruttoria semplificata
art. 20 D.Lgs. 152/2006
lo screening di VIA è escluso per gli impianti ritenuti non assoggettabili secondo i parametri applicati dalla Corte
art. 14-bis L. 241/1990
legittimo l’uso della conferenza di servizi semplificata asincrona nel procedimento autorizzatorio
art. 17-bis L. 241/1990
ritenuto non pertinente alle conferenze di servizi con pluralità di amministrazioni
art. 9 L. 241/1990
il concessionario sotteso può intervenire volontariamente nel procedimento amministrativo
art. 1, comma 17, L. 228/2012
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
impone il versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio di una concessione di couso di risorsa idrica, il concessionario preesistente ha diritto a partecipare e a far valere le proprie osservazioni, ma non è titolare di un potere di veto o di codecisione sul rilascio del nuovo titolo, salvo espressa previsione di legge.
- La potestà di valutare l’interesse pubblico al couso e di fissare le cautele per la coesistenza delle utenze appartiene all’amministrazione concedente; il dissenso del concessionario sotteso non paralizza il procedimento.
- Il diritto al compenso o all’indennità per il couso spetta al soggetto che sia effettivamente titolare della concessione preesistente, non al mero gestore materiale delle opere se privo del relativo titolo concessorio.
- L’interesse a impugnare un provvedimento amministrativo esiste solo se l’atto incide in modo diretto, concreto e attuale sulla posizione giuridica del ricorrente; gli interessi meramente riflessi o futuri non bastano.
- In sede di legittimità contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche non è consentito rimettere in discussione gli accertamenti di fatto se non nei limiti dell’inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza della motivazione.
- Una variante alla concessione non è sostanziale quando non modifica in modo significativo le opere essenziali, l’ubicazione rilevante o l’uso dell’acqua, e quando gli interventi tecnici restano funzionali a mantenere invariato il rapporto concessorio di base.
- Per gli impianti idroelettrici inseriti in una rete acquedottistica, la valutazione dell’assoggettabilità a VIA o screening va condotta avendo riguardo alla reale incidenza dell’opera sul sistema esistente e non a presunzioni astratte sul solo uso energetico della risorsa.
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