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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21975/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rilascio, da parte della Regione, di concessioni per uso idroelettrico in couso su condotte di un acquedotto già esistente, con successivi provvedimenti di variante non sostanziale e autorizzazioni uniche per la costruzione e gestione delle centraline. La società che gestiva materialmente l’acquedotto e l’assemblea d’ambito titolare della concessione idropotabile hanno impugnato gli atti deducendo, tra l’altro, difetto di legittimazione del procedimento, violazione della disciplina sul couso e sulla sottensione, necessità di un potere di assenso del concessionario primario, insufficienza istruttoria, necessità di VIA/screening, illegittimità delle varianti e vizi procedimentali nella conferenza di servizi. La società gestrice ha anche sostenuto di avere interesse attuale a contestare le concessioni perché l’impianto idroelettrico si inseriva nell’acquedotto da essa gestito e poteva incidere sul servizio. L’assemblea territoriale ha invece insistito sul proprio ruolo di concessionaria idropotabile e sulla necessità di una regolazione convenzionale e decisionale condivisa del couso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società gestrice dell’acquedotto sia il ricorso incidentale dell’assemblea d’ambito. Ha confermato che la società gestrice non aveva interesse giuridicamente rilevante a contestare i profili che riguardavano la scelta pubblica di rilasciare le concessioni idroelettriche, salvo le censure direttamente incidenti sulla concreta gestione dell’acquedotto, che però sono state ritenute infondate in fatto. Ha inoltre affermato che l’assemblea d’ambito, pur legittimata a partecipare e a impugnare, non aveva un potere di veto o di codecisione sul rilascio della concessione in couso. È stata quindi confermata la potestà decisionale esclusiva della Regione concedente e la correttezza dell’impostazione per cui il concessionario sotteso ha diritto a partecipare al procedimento e a ottenere il compenso, ma non può bloccare il rilascio della nuova concessione. Le spese di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato come fondamento generale del diritto di azione, ma non idoneo a superare il difetto di interesse per le censure non incidenti sulla sfera giuridica della parte

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta, attuale e diretta della posizione giuridica sostanziale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché la sentenza aveva distinto e deciso i vari profili

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è ritenuta sufficiente e non apparente, perché logicamente articolata e intellegibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza, ritenuta adeguata

  • art. 12 D.Lgs. 387/2003

    la Corte nega che la norma attribuisca al concessionario sotteso un potere di veto sul rilascio dell’autorizzazione unica per l’impianto idroelettrico

  • art. 12-bis R.D. 1775/1933

    la concessione può essere assentita se rispettati gli obiettivi di qualità, il bilancio idrico e la disponibilità della risorsa; la Corte esclude che la norma riconosca un potere di codecisione al concessionario primario

  • art. 19 R.D. 1775/1933

    richiamato per il limite della portata disponibile e per la compatibilità del couso con la risorsa idrica già assentita

  • art. 28 L.R. Marche n. 5/2006

    nei casi di sottensione la convenzione regola i rapporti e, in mancanza di accordo, l’amministrazione decide; il concessionario sotteso ha diritto al compenso ma non un potere di veto

  • art. 47 R.D. 1775/1933

    consente il couso di opere preesistenti con cautele per la coesistenza e compenso al titolare preesistente, ma riserva la potestà concessoria alla PA

  • art. 7 R.D. 1775/1933

    per il couso è sufficiente la documentazione di massima integrativa del prelievo già assentito

  • art. 21 L.R. Marche n. 5/2006

    definisce le varianti sostanziali; le modifiche esaminate non vi rientrano

  • art. 49, comma 2, R.D. 1775/1933

    le variazioni che lasciano invariate le opere essenziali e l’uso dell’acqua possono essere assentite con istruttoria semplificata

  • art. 20 D.Lgs. 152/2006

    lo screening di VIA è escluso per gli impianti ritenuti non assoggettabili secondo i parametri applicati dalla Corte

  • art. 14-bis L. 241/1990

    legittimo l’uso della conferenza di servizi semplificata asincrona nel procedimento autorizzatorio

  • art. 17-bis L. 241/1990

    ritenuto non pertinente alle conferenze di servizi con pluralità di amministrazioni

  • art. 9 L. 241/1990

    il concessionario sotteso può intervenire volontariamente nel procedimento amministrativo

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    impone il versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio di una concessione di couso di risorsa idrica, il concessionario preesistente ha diritto a partecipare e a far valere le proprie osservazioni, ma non è titolare di un potere di veto o di codecisione sul rilascio del nuovo titolo, salvo espressa previsione di legge.
  • La potestà di valutare l’interesse pubblico al couso e di fissare le cautele per la coesistenza delle utenze appartiene all’amministrazione concedente; il dissenso del concessionario sotteso non paralizza il procedimento.
  • Il diritto al compenso o all’indennità per il couso spetta al soggetto che sia effettivamente titolare della concessione preesistente, non al mero gestore materiale delle opere se privo del relativo titolo concessorio.
  • L’interesse a impugnare un provvedimento amministrativo esiste solo se l’atto incide in modo diretto, concreto e attuale sulla posizione giuridica del ricorrente; gli interessi meramente riflessi o futuri non bastano.
  • In sede di legittimità contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche non è consentito rimettere in discussione gli accertamenti di fatto se non nei limiti dell’inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza della motivazione.
  • Una variante alla concessione non è sostanziale quando non modifica in modo significativo le opere essenziali, l’ubicazione rilevante o l’uso dell’acqua, e quando gli interventi tecnici restano funzionali a mantenere invariato il rapporto concessorio di base.
  • Per gli impianti idroelettrici inseriti in una rete acquedottistica, la valutazione dell’assoggettabilità a VIA o screening va condotta avendo riguardo alla reale incidenza dell’opera sul sistema esistente e non a presunzioni astratte sul solo uso energetico della risorsa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConcessioni idricheTitolo esecutivo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioniDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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