Ordinanza n. 334/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria – Provvedimento del Dirigente del Settore 1 Affari e Servizi Generali del Comune di Carrara del 26 febbraio 2026, prot. n. 90360/2025 – Condono edilizio L. 47/1985 n. 3520-2/86 – Immobile sito in Marina di Carrara (MS) alla Via Venezia n. 106/b, Catasto Fg. 101 mapp. 1261; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, ivi compresi: il preavviso di diniego prot. n. 5831 del 22 gennaio 2026; - delle note istruttorie prot. n. 104862 del 22 ottobre 2025; per l’accertamento dell'obbligo del Comune di Carrara di svolgere adeguata attività istruttoria mediante sopralluogo tecnico, acquisizione di perizie, verifiche strumentali sulla localizzazione e consistenza del manufatto; valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento sulla base della documentazione aerofotografica e cartografica ufficiale prodotta (CTR 1986, aerofotogrammetrie Regione Toscana); motivare specificamente in ordine all'impatto paesaggistico effettivo dell'intervento e alla compatibilità con i valori tutelati dal vincolo; per l’accertamento dell'illegittimità del comportamento inerte del Comune di Carrara in relazione all'istanza di riesame in autotutela del 25 marzo 2026; per la condanna - del Comune a provvedere sulla stessa entro termine perentorio da assegnarsi; per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la perdita dell'opportunità di vendita dell'immobile, nella misura che sarà accertata in corso di causa o demandata a separato giudizio di quantificazione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria relativo a un immobile sito in Marina di Carrara, connesso a una pratica di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria adottato dal Comune di Carrara, nonché il preavviso di diniego e le note istruttorie presupposte. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di svolgere un’adeguata istruttoria, mediante sopralluogo tecnico, acquisizione di perizie e verifiche strumentali sulla localizzazione e consistenza del manufatto, nonché di valutare la compatibilità paesaggistica sulla base della documentazione aerofotografica e cartografica prodotta e di motivare specificamente sull’impatto paesaggistico dell’intervento. Sono state proposte anche domande relative all’inerzia del Comune sull’istanza di riesame in autotutela, alla condanna a provvedere e al risarcimento del danno per la perdita dell’opportunità di vendita dell’immobile. In sede cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia del diniego impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto, allo stato degli atti, del requisito del periculum in mora. Il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, infatti, non era stato seguito da un ordine di demolizione delle opere oggetto della richiesta di sanatoria; mancava quindi un pregiudizio cautelare attuale e concreto tale da giustificare la sospensione dell’atto. La decisione è limitata alla fase cautelare e non definisce nel merito le censure rivolte contro il diniego, né le ulteriori domande di accertamento e risarcimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale; tale requisito non è integrato, allo stato, dalla mera adozione del diniego quando non sia seguito da un ordine di demolizione delle opere interessate.
- In assenza di un ordine di demolizione o di altra conseguenza esecutiva immediata derivante dal diniego, il periculum in mora può essere escluso per mancanza di un pregiudizio cautelare concreto e attuale.
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