Cassazione Civile, Ordinanza n. 10168/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di fornitura di energia elettrica e da pretese economiche connesse al passaggio al mercato libero. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda della società cliente diretta ad accertare negativamente le somme richieste dal fornitore e a determinare le somme effettivamente dovute; aveva inoltre rigettato la riconvenzionale del fornitore relativa alla differenza tra interessi di mora contrattuali e interessi legali, dichiarando cessata la materia del contendere sulle altre domande riconvenzionali. La società cliente ha proposto appello, ma la corte territoriale lo ha rigettato, ritenendo che non fosse stata impugnata la statuizione di cessazione della materia del contendere sulla riconvenzionale e che, comunque, il pagamento del dovuto configurasse comportamento spontaneo e riconoscimento della debenza. Nel ricorso per cassazione la società cliente deduce: 1) violazione degli artt. 99, 100, 112, 132, 324 e 342 c.p.c. e degli artt. 2907 e 2909 c.c., sostenendo che la corte d'appello aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'appello per mancata impugnazione della declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre l'appellante aveva contestato solo le statuizioni di merito a sé sfavorevoli e aveva sempre sostenuto che il pagamento era stato eseguito in esecuzione di un ordine cautelare, chiedendone la ripetizione; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il capo sulle spese era stato regolato sulla base di una pretesa soccombenza virtuale conseguente a una cessazione della materia del contendere che, secondo la ricorrente, riguardava solo la riconvenzionale e non l'intera causa; 3) nullità per omessa motivazione sulla declaratoria di infondatezza dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ritiene corretto il principio generale secondo cui, quando la sentenza di primo grado dichiara cessata la materia del contendere, chi impugna per questioni di merito deve prima contestare quella statuizione se vuole rimuovere la preclusione per difetto di interesse; tuttavia, nel caso concreto, tale principio non era applicabile perché la censura della ricorrente riguardava un diverso perimetro di domande: la società cliente aveva correttamente impugnato il rigetto delle proprie domande, senza avere interesse a contestare la cessazione della materia del contendere pronunciata sulla sola riconvenzionale del fornitore. La corte d'appello ha quindi errato nel ritenere formato un giudicato preclusivo sull'intera vicenda e nel giustificare la condanna alle spese sulla base di una soccombenza virtuale derivante da una cessazione della materia del contendere estesa indebitamente a tutto il processo. La sentenza impugnata viene cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene evocato come norma sul sindacato di legittimità per violazione di legge e nullità processuale
richiamato nel motivo come norma sulla domanda e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
l'interesse ad impugnare deve essere concreto e desumersi dall'utilità giuridica dell'eventuale accoglimento del gravame
richiamato nel motivo come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia
richiamato nel motivo e nel terzo motivo per la motivazione della sentenza
richiamato nel motivo in relazione al giudicato formatosi sulla statuizione non impugnata
richiamato nel motivo per l'ampiezza dell'atto di appello
richiamato nel motivo in tema di tutela giurisdizionale dei diritti
richiamato nel motivo in tema di efficacia del giudicato
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza
richiamato per la compensazione delle spese in ipotesi di reciproca soccombenza
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado dichiara cessata la materia del contendere solo su una parte delle domande o su una specifica pretesa, l'appellante non è tenuto a impugnare tale statuizione quando contesti esclusivamente le altre domande decise nel merito e non abbia interesse a rimuovere quella declaratoria.
- Nel giudizio di impugnazione l'interesse ad agire si valuta in termini di utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame; non basta la mera difformità tra le conclusioni dell'appellante e il contenuto della sentenza impugnata.
- La preclusione per difetto di interesse opera solo nei limiti della statuizione effettivamente passata in giudicato: non può estendersi oltre il perimetro della decisione non impugnata.
- La regolazione delle spese non può fondarsi su una soccombenza virtuale costruita su una lettura erroneamente estensiva della cessazione della materia del contendere, dovendosi avere riguardo all'effettivo oggetto delle domande e alle statuizioni concretamente rese.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia insieme errori sulla definizione del thema decidendum e sulle spese, la cassazione della decisione sul punto principale può comportare l'assorbimento delle censure residue dipendenti dalla medesima premessa decisoria.
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