Cassazione Civile, Ordinanza n. 09280/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, confermato in appello dalla CTR Campania. La contribuente, comproprietaria al 50% con il fratello di due immobili distinti, sosteneva che l'unità nella quale abitava dovesse fruire dell'esenzione per abitazione principale non solo sulla propria quota, ma sull'intero immobile, incluso il 50% di proprietà del comproprietario, richiamando l'uso esclusivo del bene comune. Con il primo motivo di ricorso in cassazione denunciava violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 1192 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Il secondo motivo deduceva omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno (sentenza CTP n. 6439/2018) in relazione agli artt. 112 e 2909 c.c. e all'art. 360, n. 4, c.p.c. Il terzo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, cioè il medesimo giudicato, ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il Comune, controricorrente, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, e comunque ne chiedeva il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Sul primo motivo ha affermato che, ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, rileva il possesso di diritto in capo al soggetto passivo e non il mero uso di fatto del bene comune; pertanto l'esenzione non può estendersi alla quota di proprietà del comproprietario che non dimori e non risieda nell'immobile. Ha richiamato il carattere di stretta interpretazione delle norme agevolative e la necessità che l'abitazione principale sia riferibile al proprietario o titolare del diritto reale. Sul secondo e terzo motivo ha escluso che il giudicato esterno potesse vincolare l'interpretazione delle norme giuridiche, osservando che il giudicato riguarda l'accertamento dei fatti e non preclude la diversa soluzione interpretativa di un'altra controversia, anche relativa ad altra annualità d'imposta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
L'esenzione IMU per abitazione principale spetta nei limiti previsti dalla norma e non può essere estesa oltre il possesso di diritto dell'immobile da parte del soggetto passivo.
art. 9, d.lgs. n. 23 del 2011
Il soggetto passivo IMU è il proprietario dell'immobile o il titolare di un diritto reale; il mero possesso di fatto non basta per ottenere l'esenzione.
art. 1, d.l. n. 93 del 2008
L'esenzione per abitazione principale deve essere riferita al possesso di diritto e non al semplice utilizzo di fatto del bene.
art. 1102 c.c.
L'uso della cosa comune non consente, di per sé, di estendere l'esenzione fiscale all'intero immobile in comproprietà.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non vincola l'interpretazione delle norme giuridiche, ma solo l'accertamento dei fatti coperti da giudicato.
art. 112 c.p.c.
È infondata la doglianza di omessa pronuncia quando la questione di giudicato esterno è comunque superata perché non idonea a precludere la diversa soluzione in diritto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per la censura di violazione di legge sul regime IMU e sull'esenzione per abitazione principale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per la censura di omessa pronuncia sul giudicato esterno.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro per la censura di omesso esame del fatto decisivo rappresentato dal giudicato esterno.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente l'indicazione puntuale del contenuto degli atti richiamati e della loro collocazione nel fascicolo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per abitazione principale è di stretta interpretazione: spetta soltanto quando l'immobile è adibito a dimora e residenza del soggetto passivo titolare del diritto reale nei limiti riconosciuti dalla legge, e non può essere ampliata sulla base del solo uso di fatto del bene.
- Nel caso di comproprietà, il mero godimento esclusivo dell'immobile da parte di un contitolare non comporta l'esenzione dell'intero bene, se la quota del diverso comproprietario resta riferibile a un soggetto che non vi abbia residenza e dimora abituale.
- Il giudicato esterno non preclude la diversa interpretazione di norme giuridiche in un successivo giudizio, anche se relativo alla medesima imposta, poiché il giudicato copre l'accertamento dei fatti e non l'attività esegetica del giudice.
- Il ricorso per cassazione non è inammissibile per difetto di autosufficienza quando, pur senza trascrizione integrale degli atti, indichi in modo chiaro il contenuto degli atti richiamati e la loro reperibilità nel fascicolo di merito.
- Le norme agevolative tributarie devono essere applicate restrittivamente, senza interpretazioni estensive o analogiche che amplino il beneficio oltre i casi espressamente previsti.
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