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Circolare

Circolare numero 236 del 25-11-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni sui contratti di formazione e lavoro alla luce della normativa che ne ha differito l’applicazione per le nuove tipologie e per le nuove categorie di datori di lavoro. In assenza dei chiarimenti richiesti al Ministero, vengono resi operativi dal 1° luglio 1996 i codici contributivi per le trasformazioni a tempo indeterminato dei CFL e istituito il nuovo codice "40" per le imprese commerciali e turistiche con riduzione del 40%. Inoltre, per la disciplina che ha esteso la stipula dei CFL a gruppi di imprese e ad associazioni/fondazioni, le Sedi devono limitarsi in questa fase a interrompere i termini prescrizionali, in attesa di indicazioni ministeriali sulle categorie effettivamente ammesse.

Contratti di formazione e lavoro: operatività dei codici contributivi per le trasformazioni e limiti applicativi in attesa di chiarimenti ministeriali

Contratti di formazione e lavoro: aggiornamenti operativi e limiti applicativi

La circolare fornisce indicazioni operative in materia di contratti di formazione e lavoro alla luce del quadro normativo intervenuto dopo la legge n. 451/1994. In particolare, chiarisce l’operatività dei codici contributivi per le trasformazioni a tempo indeterminato dei CFL e segnala i limiti applicativi ancora presenti per le nuove tipologie contrattuali e per i nuovi soggetti legittimati alla stipula, in attesa di istruzioni ministeriali definitive.

Differimento delle nuove tipologie contrattuali

Viene richiamato quanto già precisato con la circolare n. 70 dell’8 marzo 1995. L’applicazione della distinzione tra le tipologie di CFL previste dall’art. 16, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 451/1994 risultava differita in forza del D.L. n. 31/1995, più volte reiterato, fino al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 1.

La disciplina richiamata stabilisce che le nuove disposizioni sulle tipologie contrattuali e sulle nuove categorie di datori di lavoro non si applicano ai contratti stipulati entro il 30 giugno 1995, purché fondati su progetti che al 31 marzo 1995 risultassero già:

  • approvati,
  • presentati,
  • riconosciuti conformi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 863/1984, come modificato dalla legge n. 169/1991.

Chiarimenti richiesti al Ministero sulle tipologie di cui alla lettera b)

La circolare riferisce che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale era stato interpellato, ai sensi dell’art. 9 della legge 1° giugno 1991, n. 169, per emanare o comunicare le direttive generali rivolte alle Commissioni regionali per l’impiego sulle caratteristiche identificative delle tipologie di contratti di cui alla lettera b) dell’art. 16, comma 2, della legge n. 451/1994.

Era stato inoltre richiesto al Ministero di indicare se e quali regolamentazioni sindacali fossero state recepite in conformità alla medesima previsione normativa. Poiché alla data della circolare non risultano ancora pervenuti chiarimenti, si prende atto del fatto che le Commissioni regionali per l’impiego hanno comunque proceduto e continuano a procedere all’approvazione dei progetti per l’instaurazione di CFL di tipologia b), ferma restando la possibilità di successive precisazioni ministeriali.

Codici contributivi per la trasformazione a tempo indeterminato

In attesa delle indicazioni definitive, vengono resi operativi con effetto dal 1° luglio 1996 i codici già previsti dalla circolare n. 41 del 9 febbraio 1994, punto 3.2 delle istruzioni operative. Tali codici servono per consentire l’applicazione dei benefici da parte delle aziende che trasformano a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro.

La circolare precisa inoltre un’integrazione alle istruzioni già fornite, introducendo il nuovo codice tipo contribuzione "40".

Nuovo codice "40" e modalità di utilizzo

Il codice "40" identifica i lavoratori per i quali al datore di lavoro spetta la riduzione del 40%.

Il beneficio è riferito alle:

  • imprese del settore commerciale e turistico,
  • con meno di 15 dipendenti,
  • operanti in aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno.

Nell’utilizzo del codice devono essere indicate anche le seguenti qualifiche e diciture:

  • "1" per gli operai e "OP. CFL TRASF";
  • "2" per gli impiegati e "IMP. CFL TRASF.".

Nelle apposite caselle devono essere riportati altresì:

  • il numero dei dipendenti,
  • il numero delle giornate retribuite,
  • l’ammontare delle retribuzioni imponibili.

Estensione della stipula dei CFL a gruppi e associazioni

La circolare richiama anche l’art. 16, comma 1, della legge n. 451/1994, che ha esteso la possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro a:

  • gruppi di imprese,
  • associazioni professionali,
  • associazioni socio-culturali,
  • associazioni sportive,
  • fondazioni.

Poiché alcune Commissioni regionali per l’impiego avevano autorizzato la stipula da parte di associazioni di datori di lavoro e organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti assumendo che rientrassero nella nozione di "associazioni professionali", è stato nuovamente interpellato il Ministero per definire con precisione le nuove categorie di soggetti destinatari della disposizione. In particolare, si chiede se le "associazioni professionali" possano includere le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed eventualmente quelle dei lavoratori dipendenti.

Indicazioni provvisorie alle Sedi

In assenza di riscontro ministeriale, la circolare dispone che le Sedi, in questa fase, limitino il proprio intervento alla sola interruzione dei termini prescrizionali. Non vengono quindi fornite ulteriori istruzioni operative sulle autorizzazioni o sull’ampliamento dei soggetti legittimati, in attesa dei chiarimenti richiesti.

Punti principali

Differimento delle nuove tipologie di CFL

Si richiama quanto precisato dalla circolare n. 70 dell’8 marzo 1995: l’applicazione delle norme sulla distinzione tra le tipologie di contratti di formazione e lavoro di cui all’art. 16, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 451/1994 era stata differita dai D.L. n. 31/1995 e, da ultimo, dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 1. Tali decreti escludono l’applicazione delle nuove tipologie e delle nuove categorie di datori di lavoro per i contratti stipulati entro il 30 giugno 1995 sulla base di progetti già approvati, presentati o riconosciuti conformi al 31 marzo 1995.

Mancanza di istruzioni ministeriali sulle tipologie della lettera b)

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale era stato interessato a emanare o comunicare le direttive generali alle Commissioni regionali per l’impiego sulle caratteristiche delle tipologie di contratto di cui alla lettera b) dell’art. 16, comma 2, della legge n. 451/1994, nonché a chiarire quali regolamentazioni sindacali fossero state recepite. Non essendo pervenute indicazioni, la circolare prende atto che le C.R.I. hanno comunque proceduto all’approvazione di progetti per CFL di tipologia b), fermo restando che potranno intervenire successive precisazioni ministeriali.

Operatività dei codici per le trasformazioni a tempo indeterminato

Con effetto dal 1° luglio 1996 vengono resi operativi i codici già previsti dalla circolare n. 41 del 9 febbraio 1994, punto 3.2 delle istruzioni operative, per applicare i benefici spettanti alle aziende che trasformano a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro. Si tratta di un adeguamento operativo in attesa delle ulteriori indicazioni sulle nuove tipologie contrattuali.

Nuovo codice tipo contribuzione "40"

Viene istituito il codice tipo contribuzione "40", con il significato di lavoratori per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40%. Il codice riguarda le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti operanti in aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno. Il codice deve essere preceduto dalle qualifiche "1" per gli operai e "2" per gli impiegati e dalle diciture "OP. CFL TRASF" e "IMP. CFL TRASF."; nelle apposite caselle vanno inoltre indicati numero dei dipendenti, numero delle giornate retribuite e ammontare delle retribuzioni imponibili.

Estensione della stipula dei CFL a nuovi soggetti

In riferimento all’art. 16, comma 1, della legge n. 451/1994, che ha esteso la possibilità di stipula dei contratti di formazione e lavoro a gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive e fondazioni, la circolare segnala che sono stati richiesti chiarimenti al Ministero anche per individuare con precisione le nuove categorie di soggetti destinatari della norma. In particolare, si chiede se nelle "associazioni professionali" possano rientrare le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e, eventualmente, quelle dei lavoratori dipendenti.

Indicazioni operative provvisorie per le Sedi

In assenza dei chiarimenti ministeriali sulle categorie ammesse alla stipula dei contratti da parte di associazioni di datori di lavoro e organizzazioni sindacali, le Sedi devono, nella fase attuale, limitare il proprio intervento alla sola interruzione dei termini prescrizionali.

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