Circolare numero 237 del 27-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette il decreto ministeriale dell'1 agosto 1996 con cui è stato fissato, per l'anno 1996, il reddito convenzionale da assumere a base del calcolo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria. Viene chiarito che tale reddito è parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni e, dove questo non sia stato determinato, alla retribuzione media meno elevata. La circolare richiama inoltre il prontuario allegato con i redditi provinciali e gli importi dei contributi base e integrativi, e ribadisce la necessità di garantire la continuità delle certificazioni individuali per gli accrediti contributivi, in considerazione del trasferimento allo INPS delle funzioni dello SCAU.
Determinazione per il 1996 del reddito convenzionale e dei contributi per mezzadri e coloni reinseriti nell'AGO
Determinazione del reddito convenzionale e dei contributi per il 1996 per mezzadri e coloni reinseriti nell'AGO
La circolare trasmette il decreto ministeriale dell'1 agosto 1996 relativo alla determinazione, per l'anno 1996, del reddito convenzionale da assumere a base del calcolo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Viene inoltre richiamato il prontuario allegato, contenente i valori provinciali di riferimento e gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per il medesimo anno.
Riferimento normativo e criterio di determinazione
Il provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, nel testo modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1996, stabilisce che il reddito convenzionale 1996 sia parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni fissato per lo stesso anno ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Ipotesi di assenza delle retribuzioni provinciali
Nelle province in cui non siano state determinate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito convenzionale deve essere equiparato, in conformità all'art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970, alla retribuzione media meno elevata. La circolare precisa che, in genere, tale retribuzione coincide con quella dei salariati fissi qualificati.
Prontuario allegato e importi contributivi
A supporto delle operazioni di accredito, la circolare segnala l'allegato prontuario. In esso sono riportati:
- nella colonna n. 2, le misure dei redditi da considerare nelle singole province per l'anno 1996;
- nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti per il 1996 dai mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970.
Certificazioni individuali e continuità operativa delle Sedi
La circolare richiama infine il trasferimento all'INPS, con decorrenza 1 luglio 1995, delle funzioni dello SCAU, tra cui quella di rilasciare le certificazioni individuali necessarie per consentire l'accreditamento dei contributi relativi all'anno 1996 anche prima della disponibilità delle certificazioni collettive, quando ciò sia indispensabile per il diritto alle prestazioni. Le Sedi sono quindi chiamate ad assicurare la continuità di tali adempimenti, con particolare attenzione al rilascio delle certificazioni individuali.
Punti principali
Decreto ministeriale e determinazione del reddito convenzionale 1996
Si trasmette il decreto ministeriale 1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1996, con il quale è stato determinato per l'anno 1996 il reddito convenzionale da assumere a base per il calcolo dei contributi dei mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. Il reddito è stato fissato in conformità all'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375.
Criterio di equiparazione del reddito
Il reddito convenzionale è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni stabilito per il medesimo anno 1996 ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Nelle province in cui non siano state fissate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito deve intendersi equiparato, secondo l'art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970, alla retribuzione media meno elevata, normalmente quella dei salariati fissi qualificati.
Prontuario allegato con redditi provinciali e contributi
Per agevolare le operazioni di accreditamento contributivo è stato predisposto un prontuario allegato che riporta, nella colonna n. 2, le misure dei redditi da considerare per ciascuna provincia nell'anno 1996 e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970, dai mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O.
Continuità delle certificazioni individuali dopo il trasferimento allo INPS
Dopo il trasferimento all'INPS, dal 1 luglio 1995, delle funzioni dello SCAU, comprese quelle relative al rilascio delle certificazioni individuali per l'accreditamento dei contributi in assenza delle certificazioni collettive, le Sedi devono assicurare la continuità di tali adempimenti. In particolare, resta essenziale il rilascio delle certificazioni individuali quando necessario per il diritto alle prestazioni.
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