Sentenza n. 932/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -della Deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 18/2025 del 04.08.2025, di definizione del Procedimento di delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42 del 2004), con il quale sono state individuate le aree escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), del D. Lgs. 42/2004 e di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, nei limiti dell’interesse fatto valere; -del Verbale del 20.02.2025 conclusivo del Tavolo Tecnico finalizzato all'intesa definitiva -tra Comune, Ministero, Soprintendenza e Regione- sulla delimitazione delle aree di cui all'art. 142 comma 2 del D.lgs. 42/2004, allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.18/2025, nei limiti dell’interesse fatto valere; -del Verbale del medesimo Tavolo Tecnico del 17.04.2024 allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.18/2025, nei limiti dell’interesse fatto valere; -degli elaborati contenenti la rappresentazione delle aree escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), del D.lgs. 42/2004 e dell’art. 91 delle NTA del PPTR e della Relazione istruttoria, allegati alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.18/2025, nei limiti dell’interesse fatto valere; -di ogni altro atto presupposto, collegato e, comunque, connesso nonché, ove occorra, -del PPTR, incluse le NTA e le rappresentazioni cartografiche, limitatamente alle parti in cui assoggettano l’area della ricorrente al regime di inedificabilità e/o contenimento volumetrico, tra cui, segnatamente, l’art. 45 delle NTA medesime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Gallipoli n. 18/2025 e relativi verbali, elaborati e relazione istruttoria, con cui sono state delimitate e rappresentate le aree escluse dal vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha contestato la mancata inclusione dei propri terreni tra le aree escluse dal regime di tutela paesaggistica previsto dall'art. 142, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Ha dedotto la violazione dell'art. 142, comma 2, e dell'art. 143, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004, delle NTA del PPTR, delle Linee interpretative regionali, dell'art. 3 della l. 241/1990 e degli artt. 97 e 117 Cost., nonché eccesso di potere per irragionevolezza, erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che alla data del 6 settembre 1985 l'area fosse riconducibile alle zone omogenee A o B di cui al d.m. 1444/1968, oppure che rientrasse nell'ipotesi dell'art. 142, comma 2, lett. b), perché compresa nel piano pluriennale di attuazione approvato nel 1980 e concretamente realizzata. Ha inoltre censurato le norme del PPTR e delle relative NTA, prospettando l'assoggettamento dell'area a inedificabilità o contenimento volumetrico, e ha richiamato l'art. 143, comma 4, lett. b), sostenendo che l'area fosse gravemente compromessa e degradata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni in rito perché infondato nel merito. Ha escluso che l'area potesse beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 142, comma 2, lett. a), poiché il PRG vigente nel Comune alla data del 6 settembre 1985 non classificava formalmente le zone secondo le categorie A e B del d.m. 1444/1968 e il mero richiamo a tale decreto nel provvedimento regionale di approvazione del PRG non dimostrava alcuna concreta assimilazione urbanistica. Ha escluso anche l'applicabilità della lett. b), ritenendo che l'espressione "previsioni concretamente realizzate" richieda l'effettiva urbanizzazione delle aree e l'attuazione materiale del piano pluriennale, non la sola approvazione. Dalla relazione tecnica, dalle schede di dettaglio e dalle ortofoto del 1988 risultava invece che il P.P.A. del 1980 non aveva avuto concreta attuazione nel periodo di vigenza; anche l'area destinata a verde pubblico attrezzato era rimasta inattuata fino alla successiva destinazione urbanistica B.11 del PRG del 2007. Le deduzioni tecniche della ricorrente non sono state ritenute sufficienti a confutare gli esiti dell'istruttoria comunale. Il TAR ha inoltre ritenuto tardive, generiche e indimostrate le censure contro il PPTR e le NTA, osservando che l'art. 38 delle NTA impone di individuare le aree escluse sulla base delle condizioni tassative dell'art. 142, comma 2, senza attribuire rilievo alle caratteristiche concrete del territorio non previste dalla norma. È stata ritenuta non pertinente la giurisprudenza sull'autorizzazione paesaggistica, riferita a fattispecie diversa. Esclusa anche la qualificazione dell'area come gravemente compromessa e degradata ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. b), sulla base della documentazione acquisita. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, d.lgs. 42/2004
vincolo ambientale ex lege
Il regime di tutela paesaggistica si applica alle aree indicate dalla norma, salvo le ipotesi tassative di esclusione previste dal comma 2.
art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004
non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985
Le esclusioni dal vincolo paesaggistico richiedono la rigorosa dimostrazione delle condizioni previste dalle lettere a), b) o c), riferite alla situazione urbanistica ed edificatoria esistente alla data indicata.
art. 143, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata tra le norme che la ricorrente assume violate, senza che il giudice ne svolga una distinta applicazione decisiva.
art. 143, comma 4, lett. b), d.lgs. 42/2004
aree gravemente compromesse e degradate
La qualificazione dell'area come gravemente compromessa e degradata deve risultare dalla documentazione e deve ricorrere nei termini richiesti dalla norma; nel caso esaminato tale presupposto non è stato dimostrato.
art. 38, comma 5, NTA del PPTR
In sede di adeguamento ai sensi dell’art. 97, e comunque entro due anni dall’entrata in vigore del PPTR, i Comuni, d’intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell’art. 142 del Codice
Il Comune deve delimitare le aree escluse dal vincolo sulla base delle condizioni espressamente previste dall'art. 142, comma 2, senza introdurre autonome valutazioni sulle caratteristiche concrete del territorio non richieste dalla disciplina.
art. 3 l. 241/1990
La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata alla luce dell'istruttoria e della documentazione poste a fondamento della deliberazione.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Il mero richiamo al decreto ministeriale non dimostra la classificazione o assimilazione formale delle aree comunali alle zone territoriali omogenee A o B.
Massime di principio
- L'esclusione dal vincolo paesaggistico ex lege prevista dall'art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004 ha carattere tassativo e deve essere dimostrata con riferimento alla situazione urbanistica ed edificatoria esistente alla data del 6 settembre 1985.
- Per beneficiare dell'esclusione prevista dall'art. 142, comma 2, lett. a), del d.lgs. 42/2004 non è sufficiente un generico richiamo al d.m. 1444/1968 nello strumento urbanistico o nel relativo atto di approvazione: occorre che le aree siano formalmente delimitate o concretamente assimilate alle zone omogenee A o B.
- La condizione delle previsioni urbanistiche "concretamente realizzate" richiesta dall'art. 142, comma 2, lett. b), del d.lgs. 42/2004 presuppone l'effettiva urbanizzazione dell'area e l'attuazione materiale del piano pluriennale, non la sola approvazione del piano.
- Nel procedimento di delimitazione previsto dall'art. 38, comma 5, delle NTA del PPTR, il Comune deve applicare le condizioni tassative dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e non può fondare l'esclusione dal vincolo su valutazioni autonome relative alle caratteristiche concrete del territorio, se non previste dalla disciplina applicabile.
- La qualificazione di un'area come gravemente compromessa e degradata ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. b), del d.lgs. 42/2004 richiede una specifica dimostrazione documentale della ricorrenza dei presupposti normativi.
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