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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14870/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Abbate era stato condannato per il reato di guida senza patente per un fatto occorso a Giugliano in Campania il 9/11/2008. Con il ricorso per cassazione, tramite difensore, ha invocato l'estinzione del reato per effetto della depenalizzazione introdotta dal d.lgs. 15/01/2016 n.8, nonché ha lamentato violazioni degli artt. 132 e 133 c.p. (prescrizione e relative questioni). La questione centrale è se, alla data del giudizio di cassazione, il fatto attribuito costituisca ancora reato o sia stato trasformato in violazione soggetta a sanzione amministrativa dalla riforma del 2016.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile la depenalizzazione prevista dal d.lgs. n.8/2016: le fattispecie punite solo con pena pecuniaria sono diventate sanzioni amministrative e, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto, la modifica si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza irrevocabile. Non risultando contestata la recidiva nel biennio (che, ai sensi dell'art.116, comma 15 cod. strada, mantiene la pena dell'arresto e quindi la natura penale dell'ipotesi aggravata), il reato di guida senza patente così come contestato al ricorrente non rientra più tra i delitti: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 1, comma 1

    Ha introdotto la depenalizzazione per le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, trasformandole in illeciti soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 1, comma 2

    Stabilisce che le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con pena detentiva (sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria); nelle ipotesi aggravate tali fattispecie sono considerate autonome e non rientrano nella depenalizzazione.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 8, comma 1

    Prevede l'applicazione retroattiva delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabile.

  • Codice della Strada, art. 116, comma 15 (seconda parte)

    Dispone che, in caso di recidiva nel biennio per guida senza patente, si applica, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la pena dell'arresto fino a un anno: tale ipotesi aggravata conserva la natura penale e non è interessata dalla depenalizzazione.

  • Codice Penale, artt. 132 e 133

    Richiamati dall'imputato in relazione alla prescrizione e alle relative questioni processuali; la Corte tuttavia decide la causa sulla base della depenalizzazione normativa, annullando la sentenza perché il fatto non è più previsto come reato.

Massime di principio

  • Se una fattispecie è stata depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo (pena solo pecuniaria), il fatto non costituisce più reato e le sentenze penali non definitive possono essere annullate per non punibilità.
  • Quando la legge di depenalizzazione prevede espressamente retroattività (salvo sentenza irrevocabile), chi ha procedimenti penali ancora pendenti può beneficiare della nuova disciplina.
  • Le ipotesi aggravate che introducono pena detentiva (anche congiunta alla pena pecuniaria) restano reati autonomi e non sono coperte dalla depenalizzazione; pertanto è fondamentale verificare la sussistenza di aggravanti (es. recidiva nel biennio).
  • Prima di chiedere l'applicazione della depenalizzazione conviene verificare la definitività del provvedimento: se la sentenza è irrevocabile la depenalizzazione non opera sul caso già deciso.
  • La depenalizzazione può rendere irrilevanti per il giudizio questioni procedurali come la prescrizione: se il fatto cessa di essere reato, il processo si estingue per non punibilità.
  • In casi analoghi, il difensore deve chiedere espressamente l'applicazione della normativa più favorevole (art. 8 d.lgs. n.8/2016) e documentare l'assenza delle condizioni che mantengono la natura penale (es. recidiva nel biennio).
  • È necessario esaminare attentamente il testo normativo che ha depenalizzato la fattispecie per verificare ambiti di applicazione, elenchi di reati esclusi e eventuali norme transitorie che ne regolano la retroattività.

Testo integrale

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