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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28297/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento e alcuni atti presupposti, tra cui avvisi di accertamento esecutivi e cartelle esattoriali, deducendo vizi di notifica e omessa prova della notifica degli atti. Nei gradi di merito erano state accolte le doglianze limitatamente a una cartella e a due avvisi di accertamento esecutivi: per questi ultimi era stata ritenuta mancante la prova dell'invio della raccomandata informativa; per la cartella relativa all'IMU era stato ritenuto che l'ente avesse prodotto un avviso diverso da quello richiamato nel titolo. La decisione era stata confermata in appello. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 890/1982, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina del mancato recapito ex art. 8 anziché quella della consegna a persona diversa dal destinatario con invio della raccomandata informativa ex art. 7, commi 2 e 3; con il secondo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 82/2005 e della L. n. 53/1994, assumendo che la corte di merito avesse indebitamente preteso, per la prova della notifica della cartella, gli adempimenti previsti per gli atti giudiziari e per le notifiche processuali telematiche, pur trattandosi di atto stragiudiziale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato, quanto al primo, che se la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta avviene con consegna a persona riferibile al destinatario, si applica l'art. 7, commi 2 e 3, della L. n. 890/1982, per cui è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa di avvenuta notifica, non essendo necessaria la prova del suo effettivo ricevimento. Ha inoltre chiarito che la disciplina richiamata dalla corte territoriale sulla CAD non era pertinente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la cartella di pagamento è un atto stragiudiziale e che le regole sulla prova delle notificazioni di atti giudiziari o processuali telematici non si applicano alla notifica della cartella o dell'avviso di addebito via PEC; pertanto, non è richiesto il deposito del file di notificazione in formato .eml o .msg. In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 890/1982

    Si applica quando la notifica effettuata a mezzo posta avviene con consegna del plico a persona diversa dal destinatario o comunque riferibile al destinatario; in tal caso è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa di avvenuta notifica, senza necessità di provarne il ricevimento.

  • art. 8 L. n. 890/1982

    Non è la norma applicabile alla fattispecie quando la consegna è avvenuta a persona diversa dal destinatario secondo la relata; essa riguarda invece i casi di mancato recapito per inidoneità, assenza o rifiuto delle persone abilitate, o per temporanea assenza del destinatario.

  • art. 23 d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione delle regole probatorie delle notifiche processuali alla cartella di pagamento, ma ritenuto non pertinente rispetto alla notifica di un atto stragiudiziale.

  • art. 23-bis d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso dell'art. 23 del CAD, senza che la Corte ne faccia applicazione diretta alla fattispecie.

  • L. n. 53/1994

    Le disposizioni sulle notificazioni eseguite dalle parti del processo riguardano le comunicazioni di cancelleria e gli atti processuali, e non si estendono alla notifica stragiudiziale della cartella esattoriale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge prospettati con i due motivi di ricorso.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato per affermare la presunzione di conoscenza dell'atto al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salva prova contraria.

  • art. 325 c.p.c.

    È evocato in via comparativa per distinguere la prova della notifica della sentenza ai fini del termine breve dalla diversa prova della notifica della cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Quando la notificazione a mezzo posta di un atto eseguita dall'ufficiale giudiziario avviene con consegna a persona diversa dal destinatario ma riferibile a quest'ultimo, la prova della ritualità della notifica è integrata dall'invio della raccomandata informativa, non essendo necessario dimostrarne anche il ricevimento effettivo.
  • La disciplina della comunicazione di avvenuta notifica e quella del mancato recapito non sono intercambiabili: occorre individuare correttamente il tipo di esito della consegna e applicare la norma corrispondente.
  • La notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito appartiene alla fase stragiudiziale e non è soggetta alle forme probatorie previste per le notificazioni degli atti giudiziari nel processo civile o per le notifiche telematiche processuali.
  • Ai fini della prova della notifica di un atto stragiudiziale trasmesso via PEC, non è necessario il deposito del file .eml o .msg, ove la modalità di trasmissione e la documentazione prodotta consentano di riferire l'atto al mittente, salvo specifiche contestazioni della parte destinataria.
  • La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera sulla base dell'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario e può essere superata solo con prova contraria idonea del mancato recapito o della mancata riferibilità del contenuto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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