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Sentenza

Sentenza n. 12339/2026 - Roma, Sezione 2Q

Giustizia amministrativa202306429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale del 25 gennaio 2023 di revoca del programma speciale di protezione nei confronti della ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera di revoca del programma speciale di protezione, deducendo un unico motivo rubricato come eccesso di potere per violazione dell’art. 9, comma 5, della legge n. 82/1991. Ha sostenuto che la revoca fosse illegittima perché non aveva mai interrotto la relazione sentimentale con il compagno, destinatario di una precedente revoca del programma, e perché i procedimenti penali originati dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia avrebbero impedito la sua estromissione dal sistema tutorio. Nel corso dell’udienza di discussione la difesa ha dichiarato che la relazione sentimentale era successivamente venuta meno, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La cessazione della relazione sentimentale, comunicata dalla difesa della ricorrente, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sulla legittimità della revoca; tuttavia, non essendo intervenuto un provvedimento effettivamente satisfattivo da parte dell’Amministrazione, non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della materia controversa, dell’andamento complessivo della causa e della definizione in rito. È stata inoltre confermata in via definitiva l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviando alla competente Sezione la liquidazione della parcella previa verifica dei requisiti reddituali per il 2025 e dell’iscrizione del difensore nell’elenco previsto dall’art. 81 del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 5, l. 82/1991

    La disposizione costituiva la base normativa dell’ammissione della ricorrente al programma speciale di protezione e della contestata valutazione circa la permanenza delle condizioni per l’inserimento nel sistema tutorio.

  • art. 3, comma 10, D.M. 23 aprile 2004, n. 161

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’ammissione della ricorrente al programma di protezione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.

  • art. 81 d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale requisito di iscrizione del difensore nell’elenco rilevante ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione rende improcedibile il ricorso quando non sia intervenuto un provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo; in tale situazione non ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenienza di un fatto che elimina l’utilità pratica della pronuncia di merito comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche quando il ricorrente continui a coltivare la pretesa relativa alle spese di lite.
  • La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese, ove il giudice ravvisi ragioni connesse alla materia controversa e all’andamento complessivo della causa.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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