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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34308/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui il termine per proporre ricorso per riesame decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro e non dalla data in cui il difensore ne è stato informato. La difesa ha sostenuto che tale interpretazione non garantisce l'effettività della difesa, richiamando anche la diversa soluzione prevista per il termine del difensore nel procedimento per giudizio abbreviato (decreto di giudizio immediato).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: si è richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 27777/2006) secondo cui l'art. 324 disciplina compiutamente la decorrenza del termine, che va calcolata "dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro". Ne consegue un termine unitario per indagato e difensore, giustificato dalla specificità e dalla necessità di celerità del rito cautelare reale. La Corte ha altresì distinto il caso del giudizio abbreviato (dove la Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma che unificava i termini), affermando che la diversa natura della fase cautelare rende legittima la modulazione normativa adottata dal legislatore. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    "dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"

    La norma stabilisce un termine unitario di decorrenza per la presentazione della richiesta di riesame in materia di misure cautelari reali, riferito all'esecuzione del sequestro o alla effettiva conoscenza dell'interessato, impedendo di differenziare la decorrenza in funzione della notifica al difensore.

  • Sezioni Unite, n. 27777/2006 (Marseglia, Rv. 234213)

    Pronuncia precedenziale che ha affermato che il difensore non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito e che il termine per il riesame va calcolato rispetto all'esecuzione o alla conoscenza del sequestro da parte dell'interessato; ha escluso la violazione costituzionale del sistema unitario dei termini.

  • Costituzione, artt. 3, 24, 111

    Richiamati dal ricorrente come parametri di legittimità (principio di uguaglianza, diritto alla difesa e giusto processo). La Corte ha ritenuto che l'assetto normativo impugnato non determini una lesione insanabile di tali principi.

  • art. 458 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio immediato richiamata nel confronto; la Corte costituzionale con sentenza n. 120/2002 ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione (art. 458, comma 1, nella parte indicata) che unificava la decorrenza dei termini per imputato e difensore, ma il Supremo Collegio ha ritenuto la situazione del sequestro cautelare differente e non assimilabile.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 120/2002

    Ha dichiarato l'incostituzionalità della previsione che faceva decorrere unitariamente il termine di impugnazione del giudizio abbreviato dalla notifica del decreto di giudizio immediato, stabilendo che il termine del difensore debba decorrere dalla sua notifica; citata dal ricorrente come parametro comparativo, ma ritenuta non applicabile per le peculiari esigenze della fase cautelare reale.

  • art. 456 cod. proc. pen.

    Norma che, nel contesto del giudizio immediato e del giudizio abbreviato, prevede la notifica della fissazione dell'udienza al difensore; evidenzia la differente disciplina delle notificazioni in ambito processuale rispetto all'art. 324.

Massime di principio

  • Nel caso di misure cautelari reali (sequestro conservativo o preventivo) il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di esecuzione del sequestro o dall'effettiva conoscenza dell'interessato, non dalla notifica al difensore.
  • La normativa disciplina un termine unitario per indagato e difensore: il difensore non ha diritto alla notifica automatica dell'avviso di deposito ai fini della decorrenza del termine.
  • La discrezionalità del legislatore consente una diversa modulazione dei termini in base alla tipologia di provvedimento (cautelare reale vs cautele personali o fasi di giudizio), purché non vi sia una insanabile lesione del diritto di difesa.
  • Per contrastare la decorrenza del termine in casi analoghi è necessario dimostrare un'effettiva e grave lesione dell'effettività della difesa, non bastando la mera asserzione di disparità rispetto ad altri istituti processuali.
  • In situazioni pratiche, il difensore deve assumere contatti tempestivi per verificare l'esecuzione del sequestro e valutare l'impugnazione entro il termine unitario; è utile documentare la data di conoscenza materiale del sequestro per eventuali contestazioni procedurali.

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