Sentenza n. 1010/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiarie del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 2162/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 24 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto a una ricorrente il beneficio economico della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025 e all’altra per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025. Deducevano la persistente inerzia del Ministero e chiedevano l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Nel corso del giudizio, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza, in data 30 gennaio 2026. Poiché la pretesa delle ricorrenti è stata integralmente soddisfatta nelle more del processo, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia rilevato l’iniziale fondatezza del ricorso, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la sua proposizione, e ha quindi applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio determina la dichiarazione di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.
art. 91 c.p.c.
Consente di porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente, individuata nel Ministero che ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo, la pretesa del ricorrente è pienamente soddisfatta e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese: il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la regolazione delle spese a carico dell’Amministrazione quando l’inadempimento iniziale ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
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