Sentenza n. 5172/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell’«Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 3 I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018» raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e del M.E.F. prot. n. 5496 del 26 febbraio 2020; - del decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 della Regione Toscana, ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022, e dei relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimento della Regione Toscana relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti statali e regionali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la definizione delle relative linee guida, l’accordo Stato-Regioni sui tetti regionali e l’individuazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di merito. Il pagamento del 25 per cento ha reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati, ma non ha integralmente soddisfatto il bene della vita originariamente perseguito, che consisteva nell’eliminazione degli atti dal mondo giuridico. Per tale ragione il giudice ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere, nonostante la disposizione legislativa utilizzasse quest’ultima espressione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione delle aziende per gli anni 2015-2018 e rende sostanzialmente inutile l’annullamento degli atti impugnati, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione; nel caso concreto tale effetto deriva dal pagamento della quota ridotta previsto dalla disciplina sopravvenuta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non realizza integralmente il bene della vita originariamente perseguito.
- La cessazione della materia del contendere presuppone invece la piena e integrale soddisfazione dell’interesse azionato per effetto di un comportamento o di un provvedimento successivo dell’amministrazione o di altro fattore esterno.
- La qualificazione legislativa di una vicenda come “cessazione della materia del contendere” non vincola il giudice nella qualificazione processuale dell’esito: occorre verificare in concreto se il bene della vita sia stato integralmente soddisfatto oppure se sia soltanto venuto meno l’interesse pratico alla decisione.
- Quando il ricorrente consegue, in forza di una disciplina sopravvenuta, un risultato diverso e meno ampio rispetto all’eliminazione degli atti impugnati, ma l’eventuale annullamento non gli apporterebbe più un’utilità concreta, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e non per cessazione della materia del contendere.
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