Cassazione Civile, Ordinanza n. 09001/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
Una società professionale aveva agito in giudizio contro il distributore di energia elettrica per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle apparecchiature dello studio a causa di un'irregolare somministrazione di energia elettrica. Il Tribunale aveva accolto la domanda. Prima della pubblicazione di quella decisione, però, la società era stata volontariamente cancellata dal registro delle imprese. In appello, promosso dalla controparte, la Corte territoriale aveva ritenuto che il credito risarcitorio, non essendo ancora stato accertato al momento della cancellazione, non si fosse trasferito ai soci e che, inoltre, la mancata coltivazione del giudizio facesse presumere una rinuncia tacita al credito, dichiarando quindi cessata la materia del contendere. I due ex soci hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1236 e 1334 c.c., sostenendo che la rinuncia al credito non può desumersi da una mera omissione del liquidatore né dalla sola cancellazione della società; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati per affermare la rinuncia tacita; (3) violazione degli artt. 156 e ss. c.p.c., deducendo la nullità della notificazione dell'atto di appello, in particolare per un destinatario al quale l'atto era stato notificato in un indirizzo diverso da quello di residenza, con conseguente illegittima dichiarazione di contumacia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo nulla la notificazione dell'atto di appello nei confronti di uno dei ricorrenti, perché eseguita a un indirizzo diverso da quello di residenza e quindi viziata nel presupposto del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.; ha invece ritenuto valida la notifica nei confronti dell'altra ricorrente, sulla base dell'attestazione del notificatore circa la ricezione da parte di una segretaria incaricata. Poiché il vizio della notificazione rendeva illegittima la dichiarazione di contumacia del ricorrente interessato, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, anche per le spese. I motivi attinenti al merito della pretesa rinuncia tacita al credito sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1236 c.c.
La rinuncia al credito non può essere presunta in modo automatico dalla mera cancellazione della società o da omissioni non univoche; occorre una manifestazione di volontà desumibile secondo i criteri ordinari.
art. 1334 c.c.
La rinuncia, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza del destinatario e non può ritenersi perfezionata per effetto di una mera cancellazione dal registro delle imprese.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti idonei a sorreggere l'inferenza sulla base di un ragionamento logicamente controllabile.
art. 2729 c.c.
Gli indizi utilizzati per desumere la rinuncia tacita devono essere gravi, precisi e concordanti; la sola cancellazione della società, l'omessa menzione del credito e la contumacia non bastano automaticamente.
art. 2484 c.c.
La cancellazione della società è conseguenza di una causa di scioglimento e non equivale di per sé a rinuncia al credito.
art. 156 c.p.c.
Il vizio di notificazione va valutato con riguardo al concreto svolgimento del procedimento notificatorio e agli effetti sul diritto di difesa.
art. 140 c.p.c.
La notifica ex art. 140 presuppone che l'atto sia stato correttamente ricercato presso la residenza o il domicilio del destinatario; se l'indirizzo è errato, il procedimento è nullo.
art. 78 c.p.c.
La Corte richiama la possibile nomina di un procuratore speciale per la prosecuzione del giudizio dopo la cancellazione societaria, ma solo come elemento verificabile nella vicenda concreta.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non implica automaticamente la rinuncia ai crediti litigiosi: per affermare la rinuncia occorre una volontà inequivoca, espressa o comunque desumibile da comportamenti concludenti univoci.
- Il credito ancora incerto o illiquido, non accertato al momento della cancellazione, non si trasferisce ai soci se non risulta una specifica attività del liquidatore diretta a includerlo nel bilancio o a perseguirlo come attivo sociale.
- La rinuncia tacita non può essere desunta da una combinazione di indizi non univoci, quali cancellazione della società, mancata iscrizione del credito nel bilancio e contumacia in appello, se tali elementi non raggiungono il livello di gravità, precisione e concordanza richiesto dall'art. 2729 c.c.
- La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata a un indirizzo diverso da quello effettivo del destinatario è nulla e comporta l'illegittimità della dichiarazione di contumacia, con necessità di rinnovare la notificazione.
- In sede di legittimità, la censura sulla nullità della notificazione è pregiudiziale rispetto alle doglianze di merito, perché incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio nel grado di appello.
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