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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31827/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dagli artt. 110 e 628 c.p. con cinque motivi: 1) contraddittorietà della motivazione sulla valutazione delle testimonianze, in particolare discordanza tra il riconoscimento fotografico della persona offesa e la vaga indicazione del teste Barbagallo; 2) vizi della valutazione della perizia dattiloscopica e dell'assenza di impronte sul coltello nonostante l'arma sarebbe stata impugnata a mani nude dalla persona offesa; 3) mancata considerazione e valutazione delle dichiarazioni a discarico di tre testi che avrebbero collocato l'imputato altrove; 4) violazione del principio di certezza della prova oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.); 5) errore nel negare le attenuanti generiche nonostante la giovane età dell'imputato (art. 62-bis c.p.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i primi due motivi insuperabilmente generici e non capaci di confutare il percorso argomentativo del giudice di merito (riconoscimento ripetuto della persona offesa; tracce dermiche sul coltello non utilizzabili per confronti). Il terzo motivo è stato considerato un tentativo di nuovo apprezzamento del fatto e pertanto inammissibile in cassazione, anche per l'attenuazione probatoria dovuta al lungo tempo intercorso e al possibile interesse dei testi a favore del congiunto. Il quarto motivo è manifestamente infondato perché la contestazione della prova non dimostra una manifesta illogicità decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: il giudice di merito può riferirsi agli elementi ritenuti decisivi nel negare le attenuanti, e la gravità delle modalità ha giustificato la valutazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p. e art. 628 c.p.

    Norme che definiscono il reato contestato: partecipazione al reato (art. 110) e rapina (art. 628). Sono le fattispecie penali alla base della condanna.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma che disciplina la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato riassunto conformemente a questa disposizione.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Rinvio al principio di non colpevolezza salvo prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte osserva però che in cassazione tale doglianza vale solo se la sentenza manifesta illogicità decisiva.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti alla luce della gravità delle modalità del reato e non ha ravvisato un obbligo di considerare ogni elemento favorevole.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Grounds di cassazione per illogicità manifesta della motivazione; la Corte ha applicato questi criteri per valutare l'infondatezza dei motivi che si limitavano a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese e all'irrogazione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna a 3.000 euro.

  • Corte cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Precedente richiamato in tema di applicazione delle sanzioni pecuniarie per impugnazioni ritenute colpose o infondate; utilizzato per giustificare la misura della sanzione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito un nuovo libero apprezzamento del merito: bisogna dimostrare una manifesta illogicità o violazione di legge nell'argomentazione del giudice di merito.
  • Mosse generiche contro la motivazione sono inammissibili; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con il percorso motivazionale adottato dal giudice di merito.
  • L'assenza di elementi probatori tecnici (es. impronte non utilizzabili) non travolge automaticamente la decisione di merito se il complesso probatorio (es. riconoscimento della persona offesa, altri indizi) resta coerente.
  • Dichiarazioni di parenti a discarico sono valutate con attenzione e possono essere considerate poco credibili se sussistono elementi che ne attenuano l'affidabilità (tempo trascorso, interesse a tutelare il congiunto).
  • La negazione delle attenuanti generiche non richiede l'enumerazione di ogni singolo elemento favorevole: il giudice può motivare richiamando gli elementi ritenuti decisivi, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
  • Per ottenere l'annullamento per violazione del principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' è necessario dimostrare che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e non meramente possibile.
  • Le impugnazioni infondate o carenti sul piano motivazionale possono comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie se emerge colpa nell'impugnazione.

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