Sentenza del 24/01/2019 n. 1952 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di pagamento TARSU 2008 e relativi accessori, contestando, tra l'altro, la necessità di un autonomo avviso di accertamento, la motivazione e la sottoscrizione dell'atto, l'assimilazione dei rifiuti industriali a quelli urbani, la legittimità delle tariffe comunali, l'omessa considerazione del precedente giudicato relativo alla TARSU 2004 e l'avvenuto smaltimento dei rifiuti tramite ditte private autorizzate. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi al refuso contenuto nell'appello della concessionaria, ai requisiti formali dell'avviso di pagamento e all'assimilabilità dei rifiuti secondo il regolamento comunale. Ha invece ritenuto fondati i motivi concernenti il potere del giudice tributario di disapplicare incidentalmente la delibera tariffaria illegittima, la rilevanza probatoria della precedente sentenza sulla TARSU 2004 e la necessità di verificare in concreto lo smaltimento dei rifiuti nell'anno 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo, rigettando gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare nel merito la legittimità della delibera tariffaria, l'eventuale assimilazione regolamentare dei rifiuti, le modalità di smaltimento documentate dalla società e l'eventuale applicazione di una tariffa ridotta, senza necessariamente escludere integralmente la TARSU.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La Corte ha rilevato l'omessa pronuncia della Commissione regionale su diverse questioni decisive.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5
Attribuisce al giudice tributario il potere-dovere di disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi rilevanti per la decisione, anche se non impugnati autonomamente davanti al giudice amministrativo, salvo l'esistenza di un giudicato amministrativo diretto sulla loro legittimità.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E
Costituisce il fondamento generale del potere del giudice ordinario e tributario di non applicare, nel caso concreto, gli atti amministrativi illegittimi presupposti della pretesa.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g)
Attribuiva ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività economiche, secondo quanto previsto dalla disciplina e dai regolamenti comunali.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7
La sentenza precedente richiamata dalla società aveva riconosciuto, in caso di avvio al recupero tramite soggetti privati dei rifiuti assimilati, la debenza della TARSU eventualmente limitata alle spese generali del servizio, secondo la disciplina applicabile.
L. n. 128 del 1998, art. 17, comma 3
Ha abrogato l'assimilazione automatica prevista dalla L. n. 146 del 1994, rendendo decisivo il contenuto dei regolamenti comunali sull'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche.
Cass. n. 22223 del 2016
"A partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari."
I rifiuti di origine industriale non sono automaticamente esclusi dalla TARSU: occorre verificare se siano non pericolosi e se il regolamento comunale ne preveda validamente l'assimilazione.
Sezioni Unite, Cass. n. 6265 del 2006
Ha riconosciuto, anche in materia di delibere comunali di approvazione delle tariffe TARSU, il potere del giudice tributario di disapplicare incidentalmente la delibera illegittima, anche se non impugnata in via principale davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Un avviso di pagamento non necessariamente costituisce un nuovo accertamento: se superficie e altri elementi impositivi sono già stati definitivamente accertati e non sono cambiati, il Comune può procedere alla riscossione senza notificare un autonomo accertamento per ogni annualità.
- La mancata impugnazione della delibera comunale tariffaria davanti al giudice amministrativo non impedisce al contribuente di contestarne incidentalmente la legittimità nel giudizio tributario contro l'atto impositivo.
- Il giudice tributario deve esaminare concretamente le censure di illegittimità della delibera tariffaria e non può respingerle soltanto perché la delibera non è stata impugnata in via principale.
- Per stabilire se rifiuti prodotti da un'attività economica siano assoggettabili a TARSU occorre verificare il regolamento comunale applicabile, la natura non pericolosa dei rifiuti e la validità dell'eventuale assimilazione; l'origine industriale, da sola, non è sufficiente a escludere il tributo.
- Lo smaltimento autonomo o tramite ditte private autorizzate non comporta necessariamente l'esenzione totale dalla TARSU, ma può determinare una riduzione della tariffa, se previsto dalla disciplina applicabile e adeguatamente provato.
- La superficie tassabile già accertata in modo definitivo può rimanere invariata, mentre la tariffa può essere ridotta in funzione delle concrete modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti.
- Una sentenza relativa a un'altra annualità non produce automaticamente giudicato esterno per annualità diverse, ma può costituire elemento probatorio della continuità di una determinata prassi di smaltimento o di altre circostanze materiali.
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