Cassazione Civile, Ordinanza n. 21038/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria revocava le agevolazioni fiscali "prima casa" fruite in occasione della compravendita di un immobile stipulata nel 2003 dalla contribuente in qualità di alienante. La CTR aveva ritenuto legittima la revoca perché, sulla base degli atti e dei documenti prodotti, l'immobile doveva qualificarsi come "di lusso" ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, in ragione della tipologia (appartamento in villino bifamiliare), del numero di vani e della superficie catastale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, assumendo di avere chiesto la trattazione in pubblica udienza senza ricevere la comunicazione prevista dall'art. 31 d.lgs. 546/1992 e di essere stata così privata della possibilità di depositare memoria integrativa e di difendersi oralmente; (2) violazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 2 agosto 1968 e omesso esame della relazione del consulente tecnico, che avrebbe indicato una superficie utile di 141 mq; (3) violazione delle disposizioni interpretative e dell'asserita abrogazione del d.m. 2 agosto 1968 ad opera della normativa successiva, sostenendo che la qualificazione di lusso dovesse dipendere dall'accatastamento in A/7 e non dalla dimensione dell'immobile; (4) violazione dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, perché l'avviso di liquidazione sarebbe stato emesso nei confronti dell'alienante anziché solo dell'acquirente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la doglianza sulla mancata comunicazione della data di udienza ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 546/1992, norma applicabile anche in appello tramite il rinvio dell'art. 61 del medesimo decreto. Ha affermato che tale comunicazione è presidio essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio e che la sua omissione determina la nullità della decisione. Dall'esame del fascicolo d'ufficio non risultava documentata la comunicazione contestata. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Il primo motivo è stato dunque accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di tutto il giudizio.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. 546/1992
comunicazione della data di udienza
La comunicazione dell'udienza ha funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omessa effettuazione, almeno trenta giorni prima, determina la nullità della decisione
art. 61 d.lgs. 546/1992
La disciplina dell'art. 31 si applica anche al giudizio di appello per effetto del rinvio contenuto nella norma
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire o a impugnare sussiste solo se il vizio processuale denunciato abbia concretamente inciso sul diritto di difesa o abbia causato un pregiudizio alla parte
art. 57 d.P.R. 131/1986
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la soggettiva legittimazione passiva dell'avviso, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
art. 1, nota II-bis, tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Norma richiamata nel fatto per l'agevolazione fiscale "prima casa", poi revocata dall'Ufficio per asserita natura di lusso dell'immobile
d.m. 2 agosto 1969
Richiamato dal giudice di merito come parametro per qualificare l'immobile come di lusso in base a dimensioni e caratteristiche
artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1968
Norme invocate dalla ricorrente in relazione alla determinazione della superficie utile dell'immobile
art. 1 disp. prel. c.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme per sostenere l'errore della CTR nell'applicazione della disciplina regolamentare
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere l'interpretazione normativa proposta
art. 15 disp. prel. c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere l'interpretazione normativa proposta
d.l. 23/2011
Richiamato dalla ricorrente come parte della normativa successiva asseritamente incidente sulla disciplina delle agevolazioni
d.l. 104/2013
Richiamato dalla ricorrente come parte della normativa successiva asseritamente incidente sulla disciplina delle agevolazioni
l. 128/2013
Legge di conversione richiamata dalla ricorrente nel medesimo contesto
d.lgs. 175/2014
Richiamato dalla ricorrente come norma interpretativa e come fonte dell'asserita abrogazione del precedente criterio regolamentare
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata comunicazione della data di udienza prevista dall'art. 31 d.lgs. 546/1992, applicabile anche in appello, comporta la nullità della decisione, perché lede il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
- La deduzione di un vizio processuale è ammissibile solo se la parte allega un concreto pregiudizio subito; il vizio non tutela un interesse astratto alla regolarità del processo, ma la rimozione della lesione effettivamente patita.
- In sede di legittimità, quando è denunciato un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa per verificare l'esistenza o meno della violazione processuale dedotta.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto per nullità della decisione impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito in diversa composizione per nuovo esame.
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