Cassazione Penale, Sentenza n. 32378/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato. Il ricorrente sosteneva che la somma non poteva essere considerata "profitto del reato" ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in mancanza di elementi che la colleghino all'illecita detenzione di stupefacenti contestata, e che il giudice di merito non aveva adeguatamente motivato la misura, non avendo valutato le prove difensive che ne indicavano la provenienza lecita (retribuzione percepita per lavoro svolto in Svizzera). Il ricorso articolava due censure: (i) violazione di legge (art. 240, comma 1, cod. pen.) e (ii) vizio di motivazione (carente, contraddittoria e illogica) in relazione alla confisca del denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, in relazione al reato di mera detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), la confisca del denaro non è consentita ai sensi dell'art. 240 cod. pen. salvo il caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 240-bis (applicabile per i reati di traffico in virtù del richiamo operato dall'art. 85-bis del DPR), condizione non verificata nel caso concreto. Inoltre il giudice di merito non ha fornito argomentazione per ritenere il denaro profitto del reato e non ha valutato le prove difensive sulla presunta provenienza lecita. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e ha ordinato la restituzione della somma all'avente diritto; le restanti statuizioni (pena concordata con sospensione condizionale, multa, e la confisca/distruzione degli stupefacenti sequestrati) sono rimaste operative.
Norme richiamate
art. 240, comma 1, cod. pen.
La norma consente la confisca del profitto del reato; la Corte ha interpretato che tale disposizione non autorizza la confisca del denaro trovato in disponibilità dell'imputato nel caso di mera detenzione di stupefacenti, in assenza di un nesso probatorio che lo leghi al profitto del reato per cui si è condannati.
art. 240-bis, cod. pen.
Questa norma può autorizzare misure ablative in relazione ai proventi di talune condotte; la Corte ha ricordato che, per i reati di stupefacenti, le condizioni di 240-bis sono applicabili solo tramite il rinvio dell'art. 85-bis DPR 309/1990 e che, in assenza di tali condizioni, la confisca del denaro non è legittima.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie di mera detenzione di sostanze stupefacenti (comma 5) non consente di per se stessa la confisca del denaro rinvenuto, in quanto non sussiste automaticamente il nesso tra la somma e il profitto del reato di semplice detenzione.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990
La disposizione, applicabile in ipotesi di cessione, prevede l'ablazione di beni per valore corrispondente al profitto quando non sia possibile confiscare il prodotto; la Corte ha chiarito che tale previsione non è idonea a giustificare la confisca nel caso di mera detenzione (comma 5).
art. 85-bis, d.P.R. n. 309/1990
Opera un rinvio che rende applicabile, per talune ipotesi connesse ai reati di stupefacenti, l'art. 240-bis; la Corte ha ricordato che solo in presenza delle condizioni previste da tale rinvio è possibile procedere a confische dei proventi in materia di stupefacenti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Sono le norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati: lett. b) per violazione di legge (erronea applicazione dell'art. 240) e lett. e) per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto fondate le censure fondate su tali disposizioni.
art. 444 e ss., cod. proc. pen.
Norme sul procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ha osservato che la confisca non era parte dell'accordo tra le parti e pertanto restava sindacabile la motivazione della misura ablativa.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022 (Donato) e Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019
La giurisprudenza richiamata conferma il principio che, per i reati di mera detenzione di stupefacenti, non sussiste il necessario nesso tra denaro rinvenuto e profitto del reato tale da legittimare la confisca ai sensi dell'art. 240; inoltre le statuizioni ablative non oggetto dell'accordo nel patteggiamento sono sindacabili per motivazione.
Massime di principio
- La confisca del denaro è possibile solo se la somma costituisce il profitto del reato per il quale si è condannati; per la mera detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5) non è ammessa la confisca del denaro salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 240-bis applicabile tramite art. 85-bis DPR 309/1990.
- Il giudice non può disporre la confisca di denaro in assenza di un'esplicita e motivata ricostruzione probatoria che colleghi la somma al reato: occorre indicare gli elementi concreti (modalità di occultamento, quantità, collegamenti con cessioni, contatti, precedenti economici sospetti) che giustifichino il nesso.
- Se il difensore produce elementi attestanti una possibile provenienza lecita (es. redditi esteri, retribuzioni documentate), il giudice deve valutarli e motivare il motivo per cui li ritiene insufficienti per escludere il profitto del reato.
- La confisca può riguardare solo il profitto del reato per il quale l'imputato è stato condannato: non è consentita l'ablazione riferita a presunti profitti di reati diversi dalla declaratoria di responsabilità.
- Nel patteggiamento le misure ablative non concordate tra le parti restano soggette al controllo di legittimità e di motivazione: se il giudice le dispone d'ufficio deve comunque motivare adeguatamente; la loro mancata motivazione o l'erronea applicazione normativa è sindacabile in Cassazione.
- In casi analoghi è opportuno per la difesa documentare con cura l'origine del denaro e chiedere espressamente al giudice una motivazione puntuale se viene disposta qualsiasi misura ablativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32324/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32325/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32326/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32328/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →