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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09920/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di reclutamento per un ente locale, conclusa con l’assegnazione di una candidata e la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro. Successivamente l’amministrazione ha annullato in autotutela l’assegnazione a seguito di rettifica/scorrimento della graduatoria, ritenendo errata la individuazione dei riservisti e dei non riservisti. La candidata ha quindi chiesto: l’accertamento dell’illegittimità/nullità/inefficacia dell’annullamento del contratto, la reintegrazione nel posto e le retribuzioni maturate; in subordine il risarcimento dei danni da perdita di stipendio e di chance, oltre al danno biologico/morale. Il Comune ha impugnato la sentenza d’appello nella parte relativa alle spese poste a suo carico verso il soggetto chiamato in causa come controinteressato. La candidata, con ricorso incidentale, ha censurato la decisione per avere ritenuto legittimo l’annullamento unilaterale del contratto e per avere negato la giurisdizione ordinaria sul danno biologico. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo incidentale sulla caducazione del contratto, ma fondato il secondo sulla giurisdizione del giudice ordinario per il danno da affidamento/contatto sociale, e ha accolto il primo motivo del ricorso principale sulle spese del controinteressato, cassando con rinvio la sentenza impugnata per nuovo esame anche sulle spese.

La decisione

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e il primo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la giurisdizione sul risarcimento del danno e la regolazione delle spese, compreso il giudizio di legittimità. La Corte afferma inoltre che l’annullamento in autotutela della procedura concorsuale comporta la caducazione/nullità originaria del contratto individuale di lavoro stipulato in esito alla selezione, salvo possibile autonoma azione risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti. Quanto alle spese del soggetto chiamato in causa, la chiamata è stata determinata dalle domande di reintegra proposte dalla candidata, sicché la relativa regolazione dovrà essere rivista dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese di lite e della loro imputazione in caso di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese di lite; la motivazione della compensazione è stata ritenuta in parte da riesaminare per effetto della cassazione.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato sul tema della chiamata in causa del terzo/controinteressato e dei riflessi sulle spese.

  • art. 107 c.p.c.

    Richiamato sul tema dell’integrazione del contraddittorio e della chiamata del terzo nel processo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla critica della regolazione delle spese e del contenuto dell’impugnazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente dedotto sul regolamento delle spese.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro sul dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale di tutela del diritto di difesa.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla candidata per contestare il regime giuridico dell’annullamento del contratto di lavoro pubblico contrattualizzato.

  • art. 14 c.c.n.l. enti locali

    Richiamato come clausola contrattuale che prevedeva la condizione risolutiva collegata all’annullamento della procedura di reclutamento.

  • art. 21 l. n. 241 del 1990

    Richiamato in tema di autotutela amministrativa e di annullamento degli atti amministrativi.

  • art. 21-novies l. n. 241 del 1990

    La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’annullamento in autotutela per vizi della procedura concorsuale può determinare la nullità originaria del contratto di lavoro stipulato all’esito del concorso.

  • artt. 1418, 1419, 1425-1427 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente incidentale per sostenere la nullità o l’invalidità del contratto e dei relativi effetti.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per il riparto di giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato e per la domanda risarcitoria conseguente all’affidamento sul comportamento dell’amministrazione.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle domande e della qualificazione dell’azione proposta in giudizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela degli atti di una procedura concorsuale, quando incide sulla base genetica del rapporto, può determinare la caducazione del contratto individuale di lavoro stipulato all’esito della selezione, senza necessità di una pronuncia costitutiva del giudice ordinario.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’eventuale illegittimità dell’azione amministrativa successiva alla procedura concorsuale può fondare una pretesa risarcitoria per affidamento ingenerato dal comportamento della pubblica amministrazione, ma non impedisce all’amministrazione di far valere l’assenza del vincolo contrattuale ove il contratto sia nullo per violazione di disposizioni imperative.
  • La giurisdizione sulla domanda di reintegrazione e sulle conseguenze del rapporto di lavoro sorto da un contratto stipulato in esito a concorso annullato spetta al giudice ordinario quando la controversia riguarda diritti soggettivi derivanti dal contratto, mentre le pretese risarcitorie collegate alla lesione dell’affidamento possono richiedere una diversa verifica del riparto di giurisdizione.
  • La chiamata in causa del controinteressato, nelle controversie relative alla reintegra nel posto ottenuto all’esito di selezione pubblica, può essere conseguenza necessaria delle domande del ricorrente e non comporta automaticamente che le spese vadano poste a carico di chi abbia sollecitato la chiamata.
  • La regolazione delle spese processuali deve tenere conto della causazione della chiamata del terzo e della concreta origine del contraddittorio, non potendo essere attribuita solo in base al dato formale della parte che abbia materialmente effettuato la chiamata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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