Cassazione Penale, Sentenza n. 37388/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione (ulteriore rispetto ad altre domande già presentate) nell'ambito di un procedimento esecutivo. La Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza del 27/02/2024, ha disposto non luogo a provvedere su tale domanda in quanto esisteva un precedente procedimento esecutivo avente ad oggetto gli stessi fatti e le stesse richieste, rendendo la nuova istanza ripetitiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità, ritenendo che il ricorrente non si sia confrontato con le reali ragioni della decisione (l'esistenza del precedente procedimento). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per mancanza di elementi che escludessero la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per irrogare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente dichiarato inammissibile per genericità; implica responsabilità quando il ricorso è infondato o omette di affrontare le ragioni decisive della decisione impugnata
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve affrontare specificamente e nel dettaglio le ragioni della decisione impugnata; argomentazioni generiche sono causa di inammissibilità.
- Se la domanda è ripetitiva rispetto a un precedente procedimento (stessi fatti e stesse richieste), il giudice può non procedere e considerare la nuova istanza inammissibile o irrilevante.
- Prima di proporre ricorso è essenziale verificare l'esistenza di procedimenti anteriori e documentarli; in assenza di novità sostanziali la corte tende a dichiarare il ricorso inammissibile.
- Il ricorrente rischia, oltre al rigetto o all'inammissibilità, la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie se la genericità o l'infondatezza del ricorso dipendono da colpa.
- Per ottenere un esito favorevole in casi di presunta continuazione tra procedimenti, occorre dimostrare l'assenza di precedente giudicato/esecuzione o spiegare perché la nuova istanza risulti distinta sotto profili fattuali o giuridici
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