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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18736/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da domande di risarcimento proposte da medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitaria senza ricevere la remunerazione prevista dalle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, deducendo la mancata attuazione da parte dello Stato italiano. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande; la Corte d'appello di Firenze aveva poi riconosciuto il diritto di alcuni medici, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di una somma annua per ciascun anno di frequenza. In Cassazione, l'Amministrazione ha dedotto due motivi: con il primo ha sostenuto che una delle mediche non avesse diritto ad alcun indennizzo perché il corso era iniziato prima del 1982; con il secondo ha censurato il riconoscimento dell'indennizzo a favore di alcuni medici per specializzazioni che, secondo la tesi difensiva, non rientravano tra quelle previste dalle direttive europee, lamentando anche l'erronea esclusione del rilievo officioso della questione da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti illustrati in motivazione e ha cassato in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto che, per la posizione della medica il cui corso era iniziato prima del 1983 ma concluso dopo, il diritto eventualmente spettasse solo dal 1° gennaio 1983 e fino al termine del corso, se la specializzazione rientrava tra quelle contemplate dalle direttive. Quanto alle altre posizioni, ha affermato che la mancata inclusione del corso negli elenchi delle direttive costituisce questione di puro diritto, sempre rilevabile d'ufficio, mentre l'eventuale equipollenza ad altre specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri è questione mista di fatto e diritto, da verificare sulla base delle allegazioni e prove delle parti. La Corte d'appello dovrà quindi riesaminare le domande applicando tali principi.

Norme richiamate

  • Direttiva 75/362/CEE

    Richiamata insieme alle altre direttive come fonte del diritto dei medici specializzandi a una remunerazione adeguata per i corsi previsti.

  • Direttiva 75/363/CEE

    È una delle direttive la cui disciplina, come modificata, rileva per stabilire quali corsi di specializzazione danno diritto alla remunerazione adeguata.

  • Direttiva 82/76/CEE

    La sua mancata attuazione è alla base della domanda risarcitoria; la Corte ribadisce che il diritto alla remunerazione decorre dal 1° gennaio 1983 anche senza misure nazionali di trasposizione.

  • Direttiva 93/16/CEE

    È menzionata nel primo motivo, ma nel ragionamento decisorio rilevano soprattutto le direttive 75/362, 75/363 e 82/76.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di violazione, senza una specifica autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla responsabilità da inadempimento dello Stato per mancata attuazione delle direttive.

  • artt. 324 e 345 c.p.c.

    Richiamati per sostenere la censura sulla rilevabilità officiosa della mancanza dei presupposti del diritto e sui limiti delle preclusioni processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata quale norma sul vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 11 L. n. 370/1999

    Richiamato come parametro per la commisurazione dell'importo risarcitorio dovuto ai medici specializzandi.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul risarcimento del danno da mancato recepimento delle direttive sui medici specializzandi, il diritto alla remunerazione adeguata per i corsi iniziati prima della scadenza del termine di trasposizione spetta solo dal 1° gennaio 1983 e per il periodo successivo di effettiva formazione, non per il tempo anteriore.
  • La riconducibilità del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti dalle direttive europee costituisce un fatto costitutivo del diritto azionato e deve essere allegato e, se necessario, provato dall'attore; il giudice deve comunque verificarlo anche d'ufficio.
  • La mancata inclusione del corso negli elenchi delle direttive è una questione di puro diritto, sempre rilevabile d'ufficio, mentre l'eventuale equipollenza del corso ad altre specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri è questione mista di fatto e diritto, da valutare alla luce delle allegazioni e delle prove delle parti.
  • Quando la decisione di merito riconosce l'indennizzo senza verificare i presupposti normativi della specializzazione e la corretta decorrenza del diritto, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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