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Sentenza

Sentenza n. 191/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, nel giudizio avente n.r.g. -OMISSIS-, notificata per esecuzione in data -OMISSIS-, divenuta cosa giudicata, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro n. -OMISSIS-, la quale ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere alle sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali eredi della sig.ra -OMISSIS-, l'indennizzo di cui all'art. 1 legge n. 210/1992, nelle forme e nelle determinazioni ivi prescritte, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (-OMISSIS-) e fino alla data del decesso -OMISSIS- (-OMISSIS-), oltre a interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202600012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, che aveva confermato la condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 1 legge n. 210/1992, oltre interessi e rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (eredi beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, quali eredi della beneficiaria, hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Campobasso, che aveva confermato la condanna del Ministero della Salute al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge n. 210/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e fino al decesso della beneficiaria, oltre interessi e rivalutazione. Le Amministrazioni obbligate non avevano provveduto al pagamento nonostante la notifica della sentenza per l'esecuzione e il decorso di oltre 120 giorni. Le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di ottemperanza entro un termine, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora in caso di ulteriore inadempimento, nonché la condanna alle spese. Nel corso del giudizio, le Amministrazioni hanno dedotto la cessata materia del contendere per l'avvenuto pagamento. Le ricorrenti hanno precisato che il pagamento era intervenuto dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso e hanno insistito per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, le Amministrazioni hanno effettuato i pagamenti dovuti in esecuzione del giudicato. Nonostante ciò, ha condannato Ministero della Salute e AIFA, in solido, al pagamento delle spese processuali, rilevando il lieve ritardo nell'adempimento e il fatto che l'esecuzione era intervenuta dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 600, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Non sono state applicate, essendo venuto meno l'inadempimento, le ulteriori misure richieste di commissario ad acta e penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione del giudicato e le ricorrenti avevano richiesto anche le misure previste dal comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede la possibilità di applicare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto non è stata applicata poiché il pagamento era intervenuto.

  • art. 1 legge n. 210/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce il titolo sostanziale dell'indennizzo riconosciuto dal giudicato, da corrispondere alle eredi secondo le modalità, la decorrenza e il periodo stabiliti dalle sentenze del giudice del lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più un risultato utile da conseguire mediante le misure esecutive richieste.
  • Quando l'Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione e l'iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza, il giudice può porre le spese a suo carico, anche se dichiara cessata la materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • L'avvenuto pagamento del dovuto nel corso del giudizio rende normalmente non necessarie la nomina del commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora, perché viene meno l'inadempimento da sanzionare o da sostituire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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