Sentenza del 14/07/2017 n. 1814 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Deducibilità delle spese di sponsorizzazione di una associazione sportiva dilettantistica - Necessità di provarne l'inerenza e la congruità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES delle spese sostenute per sponsorizzare un'associazione sportiva dilettantistica. Il principio affermato è che non è sufficiente dimostrare l'avvenuto pagamento o la stipula del contratto di sponsorizzazione: il contribuente deve provare l'inerenza della spesa alla propria attività imprenditoriale, illustrando la potenziale capacità della sponsorizzazione di favorire l'espansione dell'impresa e dimostrando il vantaggio pubblicitario concretamente o potenzialmente conseguito, anche in termini di incremento dei ricavi. Deve inoltre essere provata la congruità dell'investimento, mediante una valutazione di convenienza e proporzionalità tra le somme impiegate e il fatturato dell'impresa.
La decisione
La deducibilità della spesa di sponsorizzazione è subordinata alla prova dell'inerenza e della congruità dell'investimento. La mera esistenza della sponsorizzazione non determina automaticamente il diritto alla deduzione. Il limite di 200.000 euro non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare il collegamento con l'attività imprenditoriale, l'utilità pubblicitaria e la proporzione dell'importo rispetto alle dimensioni economiche dell'impresa. Il testo non indica l'esito processuale concreto né la decisione specifica adottata nei confronti delle parti.
Norme richiamate
IRES
Le spese di sponsorizzazione possono essere dedotte se risultano inerenti all'attività d'impresa e congrue rispetto alla struttura economica e al fatturato del contribuente.
Disciplina delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche
non oltre i 200.000,00 euro
Il limite quantitativo agevolativo non rende automatica la deducibilità: devono comunque essere provate l'inerenza, la potenziale utilità promozionale e la congruità della spesa.
Massime di principio
- Per dedurre una sponsorizzazione occorre documentare il collegamento tra la promozione ottenuta e l'attività imprenditoriale esercitata.
- La fattura o il contratto di sponsorizzazione, da soli, non sono necessariamente sufficienti: è opportuno conservare materiale pubblicitario, immagini, programmi degli eventi, dati sulla diffusione del marchio e ogni elemento che dimostri la prestazione ricevuta.
- L'importo deve essere ragionevole rispetto al fatturato, alle dimensioni dell'impresa, al mercato di riferimento e alla concreta visibilità ottenuta.
- Anche entro il limite di 200.000 euro, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione se la spesa appare antieconomica, sproporzionata o priva di effettiva utilità promozionale.
- È consigliabile predisporre una motivazione preventiva dell'investimento, indicando obiettivi pubblicitari, pubblico raggiunto, durata della campagna e criteri utilizzati per determinare il corrispettivo.
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