Cassazione Penale, Ordinanza n. 05958/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era non specifico e il secondo manifestamente infondato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile di una condotta di contraffazione di merce. Ha dedotto, da un lato, il vizio di motivazione della decisione di merito, contestando la correttezza dell'affermazione di responsabilità e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione del compendio probatorio e la rinnovazione istruttoria mediante perizia; dall'altro, ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente riproduttivo delle doglianze già respinte in appello e ha giudicato il secondo manifestamente infondato, richiamando l'orientamento per cui, dopo la riforma del 2022, può rilevare anche la condotta successiva al fatto, ma solo nel giudizio complessivo sull'offesa e non per rendere tenue un'offesa che tale non era originariamente; nel caso concreto, l'esclusione dell'istituto era stata fondata sulla gravità del fatto, sul numero di borse contraffatte e sull'abitualità della condotta.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può tener conto anche della condotta successiva alla commissione del reato, ma tale condotta può incidere solo nel giudizio complessivo sull'entità dell'offesa, valutato alla luce dell'art. 133 c.p., e non può da sola rendere tenue un'offesa che non lo era al momento del fatto.
art. 133 c.p.
È il parametro di riferimento per la valutazione complessiva dell'entità dell'offesa ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La novella ha attribuito rilievo, ai fini dell'art. 131-bis c.p., anche alla condotta successiva al reato.
art. 615 c.p.p.
Non citato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, poiché difettano del requisito della specificità e non assolvono alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in cassazione non può essere accolta quando la responsabilità risulti già compiutamente fondata su un adeguato compendio probatorio valutato dal giudice di merito.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, la condotta successiva al reato è valutabile solo come elemento del giudizio complessivo sull'offesa, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., ma non può trasformare ex post in tenue un fatto che, per gravità originaria, non lo era.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondata sulla gravità concreta della condotta, sul numero degli oggetti o delle azioni coinvolte e sull'abitualità del comportamento.
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