Sentenza n. 6592/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso, formatosi inizialmente per silenzio-rigetto e poi espresso con nota del 13 marzo 2026, alla parte dell’offerta tecnica relativa alla composizione dei "sacchetti viveri" del servizio mensa
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato assegnato alla Questura di Roma e fruitore del servizio mensa, ha chiesto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 copia della parte dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria Dussmann Service s.r.l. relativa alla composizione dei "sacchetti viveri" forniti agli operatori in servizio. L’Amministrazione ha negato l’accesso ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale e qualificando l’istanza come controllo generalizzato ed esplorativo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, l. 241/1990 e dell’art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006. Il ricorrente ha contestato tale diniego, deducendo la sussistenza di un interesse qualificato quale fruitore del servizio e la specificità della richiesta, limitata a una precisa parte dell’offerta tecnica. È stato inoltre valorizzato il precedente comportamento dell’Amministrazione, che nel 2024 aveva consentito l’accesso alla documentazione concernente la composizione dei sacchetti viveri relativa al precedente appalto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta non fosse finalizzata a un controllo generalizzato, poiché circoscritta alla sola parte dell’offerta tecnica relativa alla composizione dei sacchetti viveri e non all’offerta nel suo complesso. Ha inoltre riconosciuto l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, in quanto il ricorrente è fruitore del servizio e intende verificare che i sacchetti predisposti dall’aggiudicataria rispettino sia l’allegato B al capitolato tecnico sia quanto previsto nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Il giudice ha rilevato anche che l’Amministrazione aveva in precedenza consentito l’accesso a documentazione analoga, senza indicare le ragioni specifiche del successivo mutamento di indirizzo. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Interno di ostendere, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, la parte dell’offerta tecnica relativa alla composizione dei sacchetti viveri. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, spese generali e refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale spetta quando la richiesta è riferita a documenti determinati e il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
Il divieto di accesso volto a consentire un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione non si applica quando l’istanza è specificamente circoscritta a una determinata parte di un documento e a un concreto interesse del richiedente.
art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006
L’istanza di accesso non può essere utilizzata per effettuare controlli generalizzati sull’operato delle pubbliche amministrazioni; tale limite non ricorre per una richiesta puntuale e delimitata.
Massime di principio
- Una richiesta di accesso documentale non è qualificabile come controllo generalizzato quando individua una specifica parte di un documento e mira a verificare un concreto profilo dell’attività amministrativa, anziché acquisire l’intero documento o sottoporre l’amministrazione a un controllo esplorativo.
- Il fruitore diretto di un servizio pubblico possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione necessaria per verificare la conformità delle prestazioni ricevute sia alle prescrizioni del capitolato sia agli impegni assunti dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica.
- L’accesso documentale può essere riconosciuto anche rispetto a un’offerta tecnica presentata in una procedura di affidamento, quando la richiesta è limitata alla parte strettamente pertinente alla verifica della corretta esecuzione del servizio fruito dall’istante.
- Quando l’amministrazione muta il proprio precedente orientamento favorevole all’accesso su documentazione analoga, il diniego deve essere sorretto da ragioni specifiche, non potendo il mutamento risultare privo di giustificazione.
Come è indicizzato
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