Sentenza n. 845/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto Rettorale n. 855/2025, prot. n. 153782 del 15.7.2025 recante l'approvazione degli atti della procedura selettiva di cui all' art. 18, comma 4 ter, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-17 (Filosofia del Diritto), Settore scientifico disciplinare GIUR-17/A (Filosofia del Diritto) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, di cui al D.R. 1575/2024 sopra richiamato, dai quali è risultata vincitrice la Prof.ssa Lucia Re; - del decreto Rettorale n. 182/2025, prot. n. 39764 del 21.2.2025, nella parte avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice per il Gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-17 Filosofia del Diritto, Settore scientifico-disciplinare GIUR-17/A Filosofia del Diritto di cui al bando approvato con il decreto Rettorale n. 1575/2024 prot. n. 291381 del 19.11.2024; - di tutti i verbali della predetta Commissione, ed in particolare del verbale riunione preliminare n. 1 del 29.4.2025, del verbale n. 2 del 13.5.2025 di valutazione del curriculum vitae per l'individuazione dei candidati che devono sostenere la prova didattica e fissazione della prova di lingua, del verbale n. 3 del 5.6.2025 di accertamento delle competenze linguistiche, del verbale n. 4 del 18.6.2025 di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi, del verbale n. 4 del 20.6.2025 di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi; - del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 17.7.2025 prot. n. 156171, nella parte in cui è stata approvata la proposta di chiamata della Prof.ssa Lucia Re quale Professoressa ordinaria; - della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.7.2025, n. 85/2025, prot. n. 170804 del 28.7.2025, nella parte in cui è stata approvata la chiamata della Prof.ssa Lucia Re quale Professoressa ordinaria; - del decreto Rettorale n. 943/2025, prot. n. 176236 del 31.7.2025 recante la nomina della Prof.ssa Lucia Re a Professore ordinario per il Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-17 (Filosofia del Diritto), Settore scientifico disciplinare GIUR-17/A (Filosofia del Diritto) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal 1° settembre 2025 e la contestuale cessazione della medesima dal ruolo di associato presso lo stesso Dipartimento; - dell'atto di presa di servizio della Prof.ssa Lucia Re prot. n. 223300 del 1.9.2025 a firma della Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche; - di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente; anche a seguito dei motivi aggiunti presentati il 24 ottobre 2025; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata il 9 dicembre 2025, per l’annullamento in parte qua: - del verbale n. 4 del 18.6.2025 e del verbale n. 4 del 20.6.2025, entrambi recanti la formulazione dei giudizi e l’attribuzione dei punteggi, relativi alla procedura bandita dall’Università di Firenze per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario per il Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-17 (Filosofia del Diritto), Settore scientifico disciplinare GIUR-17/A (Filosofia del Diritto) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, nella parte in cui la Commissione sottostima la Prof.ssa Lucia Re e sopravvaluta il ricorrente principale; - degli altri verbali, ove occorrer possa; nonché, per quanto occorrer possa, del decreto rettorale n. 855/2025, prot. n. 153782 del 15.7.2025 con il quale la Rettrice ha accertato la regolarità degli atti del concorso e dichiara vincitrice la Prof. ssa Re, esclusivamente nella parte in cui approva i suddetti verbali, nonché, per quanto occorrer possa, nei limiti dell’interesse, le delibere di proposta di chiamata e di chiamata, nella parte in cui presuppongono il D.R. n. 855/2025 e i suddetti verbali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario, inclusi la nomina della commissione, i verbali di valutazione, l’approvazione degli atti, la chiamata e la nomina della vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18 della l. 240/2010, classificatosi secondo con 87 punti contro i 95 attribuiti alla vincitrice, ha impugnato tutti gli atti della procedura, anche con motivi aggiunti. Con il primo motivo ha contestato le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione, deducendo violazione della disciplina regolamentare e delle linee guida dell’Università, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del principio di trasparenza: in particolare, ha lamentato l’omessa prova della preventiva pubblicazione dell’avviso di sorteggio e la mancata verbalizzazione dell’abbinamento tra i numeri estratti e i nominativi dei commissari. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sostenendo che i giudizi fossero meramente descrittivi, che non fossero stati adeguatamente valorizzati elementi quantitativi e che vi fossero errori nella ricostruzione delle pubblicazioni e degli indirizzi di ricerca. Con il terzo motivo ha contestato il punteggio relativo all’attività didattica, lamentando la sottovalutazione del proprio carico didattico e l’ingiustificata attribuzione di un punteggio quasi analogo alla vincitrice, nonché la mancata valorizzazione dell’insegnamento in lingua straniera. Con il quarto motivo ha contestato il punteggio relativo a titoli e curriculum, deducendo la sottovalutazione delle proprie attività istituzionali e organizzative, l’omessa corretta considerazione della Jemolo Fellowship, l’errata valorizzazione delle attività di terza missione della vincitrice e l’illegittima attribuzione dello stesso punteggio a tutti i candidati per la consistenza complessiva della produzione scientifica. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la commissione avesse sottostimato il proprio punteggio e sopravvalutato quello del ricorrente, così da escludere l’interesse di quest’ultimo; l’Università e il ricorrente hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale per il carattere valutativo delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto in parte e dichiarato inammissibili in parte il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la disciplina dell’Università prevedesse espressamente la pubblicazione sul sito istituzionale della data, degli esiti e delle informazioni relative al sorteggio. La documentazione prodotta dall’Università non dimostrava con certezza l’avvenuta pubblicazione preventiva dell’avviso; tuttavia, la censura formulata dal ricorrente non poteva essere accolta nei termini prospettati, perché le linee guida non imponevano ulteriori forme di pubblicità, come albo pretorio o homepage, e non erano state impugnate. Inoltre, la mancata indicazione nel verbale del collegamento tra numeri estratti e commissari non integrava un vizio, poiché le due terne erano state previamente formate dal Consiglio di Dipartimento con numerazione alfabetica: l’estrazione dei numeri identificava quindi inequivocabilmente i docenti, senza necessità di un successivo riabbinamento. Il TAR ha anche richiamato la possibile applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 alle violazioni meramente formali delle procedure di sorteggio. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione della commissione sulle pubblicazioni, risultando formulati sia giudizi globali sia valutazioni delle singole opere in rapporto ai criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza disciplinare e collocazione editoriale. Le contestazioni fondate sul numero di pubblicazioni in fascia A o su altri parametri quantitativi contrastavano con il criterio di valutazione globale non impugnato; le ulteriori doglianze miravano invece a sostituire la valutazione del ricorrente a quella della commissione e risultavano inammissibili, non essendo stati dedotti vizi evidenti di illogicità, travisamento, difetto di istruttoria o irragionevolezza. Quanto al terzo motivo, la censura relativa alla pretesa sottovalutazione delle ore di insegnamento era inammissibile, poiché al ricorrente era già stato attribuito il punteggio massimo previsto. Il criterio globale di valutazione dell’attività didattica era legittimo e non imponeva l’utilizzo di griglie o parametri meramente quantitativi; anche la valorizzazione dell’insegnamento in lingua straniera poteva rientrare nella complessiva valutazione qualitativa. Non emergevano sproporzioni manifeste nel punteggio attribuito alla vincitrice. Quanto al quarto motivo, il TAR ha ribadito che il criterio “a corpo” per titoli e curriculum non richiedeva la predeterminazione di punteggi autonomi per ciascuna sottoarea, trattandosi di elementi utilizzati per motivare meglio la valutazione complessiva e non di sottoparametri autonomi. Le contestazioni sulle attività istituzionali, sulla Jemolo Fellowship, sulla terza missione e sulla consistenza della produzione scientifica riguardavano qualificazioni e apprezzamenti rimessi alla discrezionalità tecnica della commissione, senza evidenza di illogicità manifesta o travisamento. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza della decisione sul ricorso principale e dei motivi aggiunti. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
art. 18 l. 240/2010
Disciplina la procedura selettiva per la chiamata dei professori universitari, sulla cui base è stato emanato il bando impugnato.
art. 10 del Regolamento dell’Università di Firenze per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati
le operazioni di sorteggio siano effettuate dagli uffici dell’amministrazione centrale dell’Ateneo secondo modalità fissate con delibera dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, in modo da garantire la trasparenza della procedura
Richiede che il sorteggio dei commissari sia disciplinato secondo modalità idonee a garantirne la trasparenza.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il giudice richiama la possibile sanatoria delle violazioni meramente formali delle procedure di sorteggio, quando il contenuto sostanziale dell’attività amministrativa non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Nelle procedure di selezione universitaria, quando la disciplina interna prevede la formazione preventiva di terne numerate e il successivo sorteggio dei numeri, il verbale del sorteggio non deve necessariamente documentare un ulteriore abbinamento tra numeri e nominativi, se l’identificazione dei commissari risulta già univoca dagli atti previamente formati.
- La pubblicità delle operazioni di sorteggio dei commissari deve essere valutata alla luce delle specifiche modalità stabilite dalla disciplina regolamentare e dalle linee guida dell’amministrazione; non possono essere pretese forme ulteriori di pubblicità non previste da tali atti generali, non impugnati dall’interessato.
- Le valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria, non per il merito dell’apprezzamento comparativo.
- È legittima la valutazione globale o “a corpo” delle pubblicazioni, dell’attività didattica e dei titoli curriculari, purché i criteri siano previamente fissati e la motivazione consenta di comprendere gli elementi considerati; non è necessario attribuire un peso numerico autonomo a ogni singolo elemento o trasformare le aree di valutazione in sottoparametri rigidi.
- La prova di resistenza esclude l’interesse a ricorrere quando le censure investono soltanto valutazioni di merito non sindacabili o, comunque, non sono idonee a dimostrare che l’eliminazione dei vizi dedotti avrebbe comportato un risultato utile per il candidato.
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