Cassazione Civile, Sentenza n. 1297/2020 del 22/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente per il 2004 un reddito di 119.510 euro. La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 298/32/12 depositata il 9 novembre 2012, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva rideterminato il reddito in 52.097 euro, detraendo alcune voci e ritenendo che taluni incrementi patrimoniali fossero giustificati da mutui o risparmi pregressi; aveva inoltre escluso, tra l'altro, quattro delle cinque unità immobiliari considerate dall'Ufficio come abitazioni a disposizione e un'auto consegnata per la rottamazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973 e un vizio motivazionale, sostenendo che nella ricostruzione del reddito andavano considerati i redditi del coniuge, pari complessivamente a 55.125 euro: 23.885 euro dichiarati e 31.237,50 euro di interessi sulle obbligazioni. Con il secondo, subordinato, ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla rilevanza dei redditi complessivi del nucleo familiare, che assumeva superiori al reddito accertato.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati. Ha chiarito che, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis, la prova contraria all'accertamento sintetico deve documentare redditi esenti o assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, nonché la loro entità e la durata del possesso. Quando il contribuente sostiene che le spese siano state sostenute grazie a redditi del coniuge elargiti in suo favore, non è sufficiente dimostrare l'ammontare dei redditi del familiare o la loro disponibilità nel nucleo: occorre provare documentalmente che il contribuente ne abbia effettivamente avuto la disponibilità per un periodo compatibile con il loro impiego quale provvista per le spese. Mancando tale prova fondamentale, non sussisteva l'omesso esame di un fatto decisivo né l'omessa pronuncia dedotta. La sentenza impugnata è stata quindi confermata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 2.300 euro, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973
Il dato normativo che consente di ricostruire la fattispecie in oggetto è costituito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), che prevede che ai fini della dimostrazione dell’erroneità dell’accertamento sintetico sono idonee solo le prove che siano rivolte a dimostrare che il maggior reddito sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e che l’entità di tali redditi e “la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.
La prova contraria all'accertamento sintetico deve riguardare redditi esenti o già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e deve documentarne sia l'entità sia la durata del possesso. Se si invocano redditi del coniuge come fonte delle spese, occorre inoltre dimostrare documentalmente che il contribuente ne abbia avuto effettiva disponibilità per un periodo sufficiente a consentirne l'impiego.
art. 112 c.p.c.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono infondati.
La Corte ha ritenuto infondata la denuncia di omessa pronuncia, poiché la questione dei redditi del coniuge non poteva condurre a una diversa decisione in assenza della prova documentale che tali disponibilità fossero effettivamente entrate nella disponibilità del contribuente.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente si duole dell’illegittimità della sentenza per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nonchè per omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, pur essendo stato documentato il possesso da parte del coniuge di considerevoli redditi, l’Ufficio non ne aveva tenuto conto ai fini della determinazione del reddito evaso.
La norma è richiamata quale base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte li ha respinti perché il dato relativo ai redditi del coniuge, senza la prova documentale della loro effettiva disponibilità in capo al contribuente, non era decisivo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, la prova contraria prevista dall'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973 deve documentare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, nonché l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso.
- Quando il contribuente giustifica spese o incrementi patrimoniali sostenendo di aver beneficiato di liberalità o contributi provenienti dai redditi del coniuge o di altro familiare, non basta dimostrare che tali redditi erano disponibili nel nucleo familiare: occorre documentare che siano stati effettivamente messi a disposizione del contribuente e che questi li abbia posseduti per un periodo sufficiente a far presumere il loro impiego per le spese contestate.
- La mera indicazione dell'ammontare dei redditi del familiare non integra, senza prova documentale del trasferimento o dell'effettiva disponibilità in capo al contribuente, un fatto decisivo trascurato dal giudice ai fini della ricostruzione sintetica del reddito.
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