Sentenza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 27/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza del 27 ottobre 2025, avente a oggetto la richiesta di un appuntamento per presentare domanda di visto d'ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, nonché l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto, attivando così il procedimento relativo al rilascio del visto. Tale sopravvenuta attività amministrativa ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata e ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del periodo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente, ricorrendone i presupposti, di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere; nel caso concreto, la successiva fissazione dell'appuntamento ha reso non più attuale la domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009
È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la successiva attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione, quando soddisfa integralmente la pretesa concreta azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento e può rendere non più attuale la domanda giudiziale diretta a ottenere una pronuncia sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude che il giudice regoli separatamente le spese: queste possono essere compensate valutando la durata dell'inerzia e il comportamento successivo dell'amministrazione, ferma la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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