Cassazione Penale, Sentenza n. 21943/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione in cassazione avverso la sentenza n. 5467/2016 del 01/10/2020 della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato di tentata truffa in concorso (fatto del 06/12/2013). Motivi principali: (1) errata applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione rispetto agli elementi costitutivi della tentata truffa, con contestazione sull'assenza di artifici o raggiri idonei a trarre in errore la commessa; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputata, dovuta a incertezza del riconoscimento della teste Zannoni
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione di appello costituisca una doppia conforme con la sentenza di primo grado e che la valutazione di merito non sia sindacabile in questa sede se non nella verifica della congruità e della logicità della motivazione, che la Corte territoriale aveva fornito in modo congruo (compresa la valutazione della rindividuazione fotografica e degli elementi fattuali indicati quali artifici e raggiri). Il Procuratore generale aveva richiesto l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione (la prescrizione, calcolata tenendo conto delle sospensioni, risulterebbe intervenuta il 09/08/2021), ma la Cassazione ha osservato che, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile in questa sede rilevare o dichiarare cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale norma
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la modalità di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte richiama i limiti imposti per la motivazione
art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
La rindividuazione fotografica acquisita in atti con il consenso della difesa è stata ritenuta idonea a supportare l'identificazione della imputata
art. 83 d.l. 18/2020
La norma (nella interpretazione giurisprudenziale citata) ha determinato giorni di sospensione utili al calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha tenuto conto di tali sospensioni nel computo della prescrizione
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di Cassazione di rilevare e dichiarare cause di non punibilità (quali la prescrizione) nel provvedimento di annullamento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e l'ordine di pagamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare la ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riforma i fatti: il suo sindacato sul merito è limitato alla verifica della logicità e della congruità della motivazione delle decisioni di merito
- Se la sentenza di appello riprende e condivide i criteri probatori della sentenza di primo grado (doppia conforme), le due decisioni possono essere considerate congiuntamente e rendono più difficile il soccorso dalla cassazione sul piano probatorio
- Una rindividuazione fotografica acquisita con il consenso della difesa ai sensi dell'art.493 comma 3 è valutabile come elemento idoneo per l'identificazione, salvo valutazione contraria di merito
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare o dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione): per ottenere una pronuncia di estinzione del reato occorre una impugnazione ammissibile o un giudizio che consenta la rilevazione
- Il calcolo della prescrizione può essere influenzato da interruzioni e sospensioni (anche quelle legate a norme emergenziali come il D.L. covid) e va valutato con attenzione; tuttavia la Cassazione può non pronunciarsi sulla prescrizione se il ricorso è inammissibile
- Le spese e sanzioni accessorie in Cassazione possono essere imporre alla parte che propone ricorso inammissibile; valutare sempre la fondatezza e la correttezza formale del ricorso prima del deposito
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