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Sentenza

Sentenza n. 5731/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 705/2025 del 17 giugno 2025 del Tribunale di Benevento.

Giustizia amministrativa202507258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di eseguire la sentenza n. 705/2025 del 17 giugno 2025 del Tribunale di Benevento, che lo aveva condannato a pagare al ricorrente 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico (carta del docente), oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 705/2025 del 17 giugno 2025 del Tribunale di Benevento, assumendone il passaggio in giudicato e lamentando che il Ministero non avesse adempiuto alla condanna al pagamento di 1.000 euro mediante emissione della carta del docente, oltre interessi legali. Ha chiesto un ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ha rilevato che il Ministero, pur costituitosi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Benevento entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà intervenire entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, da parte del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata accolta anche la domanda di astreinte: il Ministero deve corrispondere, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Spese a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità non è manifestamente iniqua se commisurata agli interessi legali. Il TAR l'ha quindi determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, fino all'adempimento.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione

    Il TAR individua nel Responsabile della DGOSV, operante nell'ambito del Dipartimento ministeriale indicato, il commissario ad acta per l'eventuale sostituzione dell'amministrazione inadempiente, attribuendogli facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione non dimostra l'esistenza di elementi ostativi e permane l'inadempimento al giudicato, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta una penalità di mora, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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