Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32432/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre censure principali: 1) violazione dell'art. 6, comma 1-bis, L. n. 69/2005 per presunta carenza di atti nel fascicolo oltre all'allegato A della comunicazione SIS; 2) violazione dell'art. 1, comma 2, L. n. 69/2005: deduzioni relative all'illegittimità del mandato di consegna se mirato a carcerazione preventiva (richiamo al principio dell'habeas corpus e art. 303 c.p.p.) o, in subordine, che l'atto riguarderebbe atti investigativi e avrebbe dovuto essere emesso con ordine europeo di indagine; 3) violazione dell'art. 8 L. n. 69/2005 per sostenere che il furto contestato non rientrerebbe tra le ipotesi di consegna obbligatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il contenuto del mandato (m.a.e.) trasmesso, corredato di traduzione italiana, fosse sufficiente e coerente con le informazioni della SIS; che l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Koper del 28/10/2021 descriveva compiutamente il reato (furto in concorso, modalità aggravate) e prevedeva pena massima fino a cinque anni, sicché era rispettato il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7, comma 3, L. n. 69/2005; che il richiamo al comma 1-bis dell'art. 6 era inconferente perché riguarda il diverso mandato di arresto europeo esecutivo e non il mandato processuale rilevante nel caso; che non è ammissibile in Cassazione un sindacato di merito sulle ragioni di necessità della misura cautelare a causa delle limitazioni introdotte dall'art. 18 del d.lgs. 2/02/2021 n. 10 all'art. 22 della L. 69/2005; e che la censura sull'art. 8 era manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali; restano in piedi le determinazioni della Corte d'Appello (rinvio della consegna al termine dell'espiazione della pena in corso e sospensione dell'efficacia della misura cautelare adottata dopo la convalida).

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69

    art. 6, comma 1-bis; art. 1, comma 2; art. 7, comma 3; art. 8; art. 22, comma 5

    La Corte distingue tra il mandato di arresto europeo esecutivo (rilevante per il comma 1-bis dell'art. 6) e il mandato di consegna processuale; ritiene che nel caso concreto il m.a.e. processuale fosse adeguatamente documentato e che la fattispecie contestata soddisfi la doppia punibilità ex art. 7, comma 3. L'art. 22 è richiamata per gli adempimenti comunicativi e, insieme alle modifiche normative, per delimitare il sindacato in Cassazione.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    art. 18 (modifiche all'art. 22 della L. n. 69/2005)

    Le modifiche hanno limitato il potere di sindacato della Cassazione sulle questioni di merito relative alla consegna: la valutazione motivazionale delle misure cautelari e delle ragioni della consegna non è sindacabile in Cassazione salvo i motivi tassativi di cui all'art. 606 c.p.p.

  • Codice di procedura penale

    art. 303 (richiamato dalla ricorrente); art. 606, lett. a), b) e c) (richiamato dalla Corte)

    L'art. 303 è evocato dalla ricorrente in relazione al principio dell'habeas corpus e alla illegittimità della carcerazione preventiva fondata su mandato estero; la Corte tuttavia esclude il sindacato di merito in Cassazione. L'art. 606 delimita i soli motivi di cassazione rimessi all'esame della Suprema Corte (vizi di diritto, ecc.).

Massime di principio

  • Distinguere sempre se il mandato estero è un mandato di arresto europeo esecutivo o un mandato processuale: le conseguenze probatorie e i documenti richiesti possono differire.
  • La trasmissione del m.a.e. corredata di traduzione e delle informazioni della SIS può essere considerata sufficiente per la valutazione preliminare italiana; l'assenza di altri atti nel fascicolo non è automaticamente determinante se il contenuto del mandato è esaustivo.
  • In Cassazione il sindacato è limitato: non è ammesso riesaminare liberamente la motivazione di merito adottata dalla corte territoriale sulle esigenze cautelari o sulla finalità della consegna quando la normativa ha ristretto il controllo (art. 22 L. 69/2005 come modificato). Le doglianze di merito vanno impugnate nei gradi idonei o documentate nei limiti dei motivi di cassazione consentiti.
  • La doppia punibilità va valutata confrontando la fattispecie e la pena nel paese emittente con l'ordinamento italiano: una pena massima adeguata (es. fino a 5 anni) può soddisfare i requisiti per la consegna.
  • Se il mandato mira esclusivamente a far partecipare la persona a un atto investigativo (interrogatorio), valutare se la procedura più idonea sia l'ordine europeo di indagine; tuttavia tali questioni devono essere affrontate tempestivamente e con documentazione probatoria nei gradi di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.