Cassazione Civile, Ordinanza n. 28634/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2002, inizialmente annullato dalla CTP e poi ripristinato dalla CTR in accoglimento dell'appello dell'Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per avere la CTR ritenuto tardiva l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso era stato notificato prima della redazione del PVC della Guardia di Finanza; con il secondo ha dedotto la violazione dei principi costituzionali e delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sui poteri istruttori in materia tributaria, lamentando che la CTR non avesse applicato le disposizioni statutarie a tutela della partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento; con il terzo ha censurato la sentenza per avere ritenuto rinunciate le doglianze formulate in primo grado e accolte dalla CTP, deducendo che non poteva parlarsi di rinuncia ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992 rispetto a questioni già decise o comunque riproposte.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari dell'Agenzia sulla notificazione e sulla tempestività del ricorso, ritenendo valida la notifica effettuata anche presso una sede periferica dell'Agenzia delle Entrate e tempestivo il ricorso perché notificato entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c., considerata la sospensione feriale applicabile ratione temporis. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la circostanza del PVC del 9.12.2008 era già stata evocata nel ricorso e che la specifica eccezione era stata dedotta solo con memoria, dunque tardivamente; ha dichiarato assorbito il secondo motivo in conseguenza del rigetto del primo; ha rigettato il terzo motivo, affermando che l'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 riguarda la riproposizione, da parte dell'appellato, delle questioni non espressamente decise in primo grado, non già le domande o eccezioni espressamente respinte, per le quali opera solo l'impugnazione o l'acquiescenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Si applica il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza non notificata, nel testo ratione temporis vigente.
art. 1 L. n. 742 del 1969
sospensione dal 1 agosto al 15 settembre
La sospensione feriale dei termini processuali si computa anche nel calcolo del termine lungo per impugnare, differendo la scadenza secondo il periodo di sospensione applicabile ratione temporis.
artt. 99, 112, 113, 132 c.p.c.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato nel motivo di ricorso per lamentare carenza di motivazione, ma senza accoglimento.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Rileva nel processo tributario quale norma di coordinamento con il rito civile, ma non è stata ritenuta violata.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel motivo di ricorso relativo alla motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
La sua dedotta violazione è stata ritenuta tardivamente eccepita nel giudizio di merito e quindi correttamente considerata preclusa dalla CTR.
art. 3 Cost.
È invocato insieme agli artt. 53 e 97 Cost. per sostenere il principio del contraddittorio tributario, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 53 Cost.
È invocato come parametro costituzionale a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 97 Cost.
È invocato come parametro costituzionale, ma il motivo è stato assorbito.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato nel secondo motivo quale norma sui poteri istruttori in accertamento, ma la censura è stata assorbita.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato nel secondo motivo in tema di accertamento IVA, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 306 c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo, ma la Corte afferma il diverso regime dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992.
art. 345 c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo, senza accoglimento.
art. 346 c.p.c.
La Corte vi accosta l'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 per chiarire che l'onere di riproposizione riguarda l'appellato e le questioni non decise espressamente in primo grado.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, la mancata specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte e non espressamente decise in primo grado comporta rinuncia; la norma riguarda l'appellato, non l'appellante.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel terzo motivo, ma non ritenuto dirimente ai fini della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il ricorso per cassazione può essere notificato alternativamente presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate o presso un suo ufficio periferico, in ragione dell'unitarietà dell'ente e della natura impugnatoria del processo.
- Quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il termine lungo di impugnazione va calcolato secondo l'art. 327 c.p.c. ratione temporis, tenendo conto della sospensione feriale dei termini applicabile nel periodo rilevante.
- L'eccezione di violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente deve risultare tempestivamente dedotta nel giudizio di merito; se emerge solo con memoria successiva o in modo non specifico, può essere correttamente considerata tardiva.
- Nel processo tributario l'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 impone all'appellato di riproporre specificamente le questioni non espressamente decise in primo grado; non opera invece per le domande o eccezioni espressamente respinte, rispetto alle quali resta soltanto la scelta tra impugnazione e acquiescenza.
- La mancata riproposizione in appello delle questioni assorbite o non decise integra rinuncia implicita ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992, con conseguente formazione del giudicato interno su quanto non devoluto.
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