Sentenza del 18/05/2016 n. 10197 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una rettifica di classamento catastale notificata dopo una denuncia di variazione DOCFA, sostenendo che l'immobile fosse sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1407/1939 e a vincolo storico-artistico ai sensi della legge n. 1089/1939. La Commissione tributaria regionale aveva rideterminato la rendita catastale applicando la disciplina agevolativa prevista dalla legge n. 413/1991, art. 11, comma 2, e dal decreto-legge n. 16/1993. L'Amministrazione ha contestato l'applicazione di tale disciplina alla materia catastale, ritenendola limitata alla determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Amministrazione, ritenendo che la disciplina speciale della legge n. 413/1991, art. 11, riguardi esclusivamente le imposte sui redditi e non possa essere utilizzata per determinare la rendita catastale. Il secondo motivo, relativo alla congruità della motivazione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Legge 1 giugno 1939, n. 1089
Richiamata in relazione al vincolo storico-artistico gravante sull'immobile.
Legge n. 1407 del 1939
Richiamata in relazione al vincolo paesaggistico gravante sull'immobile.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2
La disciplina speciale per gli immobili di interesse storico o artistico è applicabile nell'ambito delle imposte sui redditi, ma non si estende alla determinazione della rendita catastale o ad altre materie tributarie diverse, salvo specifica previsione normativa.
Decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993
Richiamato dalla sentenza regionale quale base normativa per la rideterminazione della rendita, ma non ritenuto sufficiente a consentire l'applicazione della disciplina della legge n. 413/1991 alla materia catastale.
Costituzione, art. 53
La disciplina agevolativa della legge n. 413/1991 ha natura derogatoria rispetto al principio generale di tassazione delle manifestazioni di capacità contributiva; pertanto deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa oltre l'ambito espressamente previsto.
Costituzione, art. 9
La tutela del patrimonio storico e artistico può giustificare specifiche agevolazioni fiscali, ma tali agevolazioni devono essere individuate da disposizioni puntuali e non possono essere applicate analogicamente alla materia catastale.
Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11
Richiamato nel tema della legittimazione processuale dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi di cassazione; la notifica può essere effettuata presso la sede centrale dell'Agenzia o presso l'ufficio periferico competente.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per gli immobili vincolati devono essere applicate esclusivamente al tributo e all'ambito espressamente indicati dalla legge; non possono essere automaticamente estese alla determinazione della rendita catastale.
- Il vincolo storico-artistico o paesaggistico dell'immobile non comporta, da solo, una riduzione della rendita catastale: occorre una specifica disposizione normativa o la prova di caratteristiche catastali concretamente incidenti sulla rendita.
- Le norme agevolative, in quanto derogatorie rispetto ai principi generali dell'imposizione, sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per analogia a imposte o procedimenti diversi.
- In caso di cassazione con rinvio, la controversia non è definitivamente conclusa: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la rendita catastale senza applicare la disciplina della legge n. 413/1991 al solo fine di riconoscere un trattamento agevolato per l'immobile vincolato.
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