Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 13/9/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso, clan Abbinante). Il ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione alla gravità indiziaria; 2) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale avrebbe valutato le esigenze sulla sola gravità dell'imputazione e che il decorso del tempo (fatti fermi al 2018) escluderebbe il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati e tesi a ottenere un diverso apprezzamento di fatti già valutati con motivazione puntuale dal Tribunale del riesame. La Corte ha confermato che il tribunale ha adeguatamente valutato l'affidabilità dei collaboratori, avvalorata da riscontri esterni (intercettazioni), e ha giustificato la sussistenza dei pericula libertatis, richiamando il ruolo verticistico attribuito al ricorrente e la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ha osservato che la sola decorrenza del tempo non è idonea a superare la presunzione in mancanza di elementi concreti di recesso o esaurimento dell'attività associativa e che, nel caso, le intercettazioni mostravano partecipazione a summit per programmare attività del clan in periodo non distante dalla misura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che punisce la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la gravità dell'imputazione e il ruolo verticistico nel clan sono elementi fondamentali per valutare la gravità indiziaria e l'adeguatezza della misura custodiale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa (e, per taluni aspetti, presunzione di adeguatezza della custodia in carcere) circa la sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi di tipo mafioso; la presunzione può essere superata solo con elementi concreti di recesso dall'associazione, esaurimento dell'attività associativa o altri segni obiettivi (es. collaborazione, trasferimento) che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari. Il mero decorso del tempo non è, di per sé, sufficiente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione di inammissibilità; qui applicata per gli obblighi formali conseguenti alla pronuncia.
Massime di principio
- In impugnazioni contro ordinanze di riesame su misure cautelari per 416-bis la Corte non riesamina liberamente il merito: richiede un concreto vizio di diritto o motivazionale, non un diverso apprezzamento dei fatti.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se supportate da riscontri esterni come intercettazioni, possono costituire elemento determinante di gravità indiziaria e la loro attendibilità, adeguatamente motivata dal giudice, è difficilmente rimproverabile in cassazione.
- Per i reati associativi di tipo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: per superarla il difensore deve allegare e provare elementi obiettivi e concreti di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa (es. recesso, collaborazione, trasferimento), non basarsi solo sul decorso del tempo.
- Il cosiddetto 'tempo silente' può rilevare solo se rappresenta un periodo apprezzabile privo di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità; in assenza di tale prova il solo intervallo temporale non basta a escludere il pericolo di reiterazione.
- Le censure generiche che non affrontano puntualmente la motivazione del giudice di merito e si limitano a riproporre le medesime argomentazioni vengono dichiarate manifestamente infondate e possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende).
- Nelle strategie difensive è fondamentale produrre elementi nuovi e circostanziati idonei a contrastare la presunzione di esigenze cautelari, come prova di inattività criminale, atti ufficiali di distanziamento dal sodalizio o collaborazione con la giustizia.
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