Sentenza n. 13386/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del requisito reddituale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. L'amministrazione aveva ritenuto il reddito inferiore ai parametri di riferimento, pari a 8.263,31 euro per un nucleo composto da una persona, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico. La ricorrente ha dedotto: difetto di motivazione, per la genericità della ragione ostativa; difetto di istruttoria, per l'omessa valutazione globale della sua posizione personale, dell'assenza di precedenti penali o procedimenti pendenti e dei redditi del nucleo familiare, che sarebbero stati negli anni superiori alla soglia; violazione delle garanzie partecipative, poiché il preavviso di rigetto sarebbe stato soltanto inserito nel sistema informatico SICITT e non notificato personalmente, con conseguente mancata instaurazione di un effettivo contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ha riconosciuto che la valutazione della capacità reddituale rientra nell'ampia discrezionalità esercitata dall'amministrazione nei procedimenti di concessione della cittadinanza e che i parametri reddituali utilizzati dal Ministero costituiscono, in linea generale, una soglia minima di riferimento idonea a verificare l'autosufficienza economica del richiedente. Tuttavia, l'amministrazione deve esaminare concretamente il reddito dell'istante e l'eventuale effettivo contributo degli altri componenti del nucleo familiare. Nel caso concreto, dalle dichiarazioni fiscali risultavano redditi pari a 33.968 euro nel 2014, 75.072 euro nel 2015, 29.273 euro nel 2016, 17.589 euro nel 2017 e 16.210 euro nel 2018, superiori alla soglia minima. Il diniego è stato quindi ritenuto viziato per omessa o inadeguata valutazione dei dati reddituali ed è stato annullato, con obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi sull'istanza. Sono stati respinti il motivo relativo al difetto di motivazione, poiché il provvedimento finale e il preavviso di rigetto possono essere letti congiuntamente e la ragione reddituale era chiaramente percepibile, nonché il motivo relativo all'inidoneità della comunicazione tramite SICITT. Il TAR ha ritenuto legittima, in presenza delle modalità operative della procedura e del domicilio digitale associato, la comunicazione del preavviso mediante inserimento nel portale, gravando sul richiedente l'onere di monitorare il sistema e le notifiche all'indirizzo e-mail associato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione, nella quale rileva anche la capacità reddituale del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto costituisce parte del percorso valutativo unitario e può concorrere, insieme al provvedimento finale, a rendere percepibili le ragioni del diniego.
art. 3 D.L. 382/1989, convertito dalla l. 8/1990
Il livello reddituale previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è utilizzato quale parametro di riferimento per valutare l'autosufficienza economica del richiedente la cittadinanza.
art. 2, comma 15, l. 549/1995
Conferma il parametro reddituale assunto dall'amministrazione quale soglia di riferimento per l'adeguatezza economica.
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Il requisito reddituale previsto per il lavoro autonomo degli stranieri costituisce ulteriore parametro legislativo coerente con la soglia utilizzata per la cittadinanza.
artt. 9 e 29 d.lgs. 286/1998
I requisiti reddituali richiesti per alcuni titoli di soggiorno sono richiamati come elementi di coerenza sistematica della soglia reddituale utilizzata nel procedimento di cittadinanza.
artt. 3-bis e 41 d.lgs. 82/2005
Consentono l'utilizzo del domicilio digitale e del fascicolo informatico per le comunicazioni e la gestione telematica del procedimento amministrativo, compreso quello relativo alla cittadinanza.
art. 33, comma 2-bis, D.L. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
Costituisce la base normativa dell'acquisizione e trasmissione informatica dei dati e documenti nei procedimenti di cittadinanza.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, la capacità reddituale costituisce un elemento valutabile nell'esercizio dell'ampia discrezionalità amministrativa, in quanto collegato sia all'autosufficienza economica sia alla capacità del richiedente di adempiere ai doveri di solidarietà sociale e fiscale derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
- La soglia reddituale utilizzata dall'amministrazione, parametrata ai livelli previsti dalla normativa in materia di esenzione dalla spesa sanitaria e di soggiorno per lavoro autonomo, può costituire un requisito minimo di riferimento; tuttavia, il diniego deve fondarsi sulla concreta e aggiornata valutazione dei redditi documentati dall'interessato.
- Nel valutare la capacità reddituale ai fini della cittadinanza, l'amministrazione non può limitarsi al reddito individuale formalmente considerato, ma deve verificare anche l'eventuale effettivo contributo economico degli altri componenti del nucleo familiare.
- Il provvedimento finale di diniego e il preavviso di rigetto possono essere letti congiuntamente quali espressione di un unitario percorso valutativo, sicché il preavviso può integrare e chiarire la motivazione del provvedimento finale quando le ragioni ostative siano state rese conoscibili all'interessato.
- Nel procedimento telematico di concessione della cittadinanza, l'inserimento del preavviso di rigetto nella piattaforma SICITT, associata a un indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente quale domicilio digitale, può integrare la comunicazione e la piena conoscenza dell'atto, gravando sull'istante l'onere di monitorare il portale e le notifiche elettroniche.
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