Sentenza n. 456/2026 - Bari, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia-Bari, Sez. III, n. 835 del 10 luglio 2024 (doc. 1), passata in giudicato, tramite la nomina ex art. 114, co. 4, lett. d), c.p.a. di un commissario ad acta che si sostituisca al Comune di Modugno e rilasci il permesso di costruire richiesto con istanza del 9 dicembre 2020 n. 24/2020, prot. n. 62898; nonché, per la condanna ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. del Comune di Modugno al pagamento di una somma di denaro, pari almeno ad euro 1.000,00, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Puglia-Bari n. 835/2024, mediante omessa riedizione del potere sull’istanza di permesso di costruire del 9 dicembre 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa edilizia)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato che aveva annullato il diniego di permesso di costruire, sostenendo che l’effetto conformativo imponesse direttamente il rilascio del titolo edilizio. Ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. e la condanna del Comune al pagamento di una penalità di almeno 1.000 euro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza da eseguire aveva riscontrato un difetto di istruttoria e di motivazione, escludendo che il diniego potesse fondarsi sul mancato reperimento di standard urbanistici riferiti a comparti diversi dal comparto A, ma lasciando impregiudicata la verifica degli standard propri del comparto A e delle eventuali conseguenze del mancato rispetto degli standard degli altri comparti sulla dotazione del comparto interessato. Il Comune, correttamente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha chiarito che l’annullamento del diniego non era autoesecutivo: non soddisfaceva direttamente la pretesa sostanziale della ricorrente e non definiva il procedimento, anche perché la precedente sentenza aveva escluso il silenzio-assenso. Dal giudicato deriva quindi l’obbligo del Comune di adottare un nuovo provvedimento espresso sull’istanza, previa verifica della completezza documentale e nel rispetto dei principi conformativi contenuti nella sentenza precedente. Il giudicato, tuttavia, non imponeva il rilascio automatico del permesso di costruire, poiché lasciava all’amministrazione il dovere di valutare gli standard urbanistici del comparto A e le relative conseguenze. Il TAR ha assegnato al Comune 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere. In caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta, con facoltà di subdelega, il dirigente responsabile del SUE del Comune di Bari, incaricato di provvedere nei successivi 90 giorni. È stata respinta la domanda di penalità di mora e le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione e la previsione di penalità di mora; nel caso concreto è stata disposta la nomina eventuale del commissario, mentre la penalità è stata respinta.
art. 2 l. 241/1990
L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso; dopo l’annullamento del diniego permane quindi l’obbligo di rideterminarsi sull’istanza.
art. 328 c.p.
L’ulteriore omissione nell’adozione del provvedimento è stata indicata come possibile presupposto per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un diniego amministrativo non è autoesecutivo quando non soddisfa direttamente la pretesa sostanziale del ricorrente e lascia all’amministrazione un margine di nuova valutazione; in tal caso impone la riedizione del potere mediante un provvedimento espresso.
- L’effetto conformativo del giudicato vincola l’amministrazione ai principi e ai limiti desumibili dalla motivazione della sentenza, ma non comporta il rilascio automatico del titolo quando la decisione abbia lasciato impregiudicati ulteriori accertamenti sostanziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato ha escluso una specifica ragione ostativa, l’amministrazione non può riproporre quella medesima ragione, ma può valutare altri profili espressamente rimasti aperti dalla sentenza, purché li esponga nel nuovo provvedimento.
- La motivazione eventualmente ritenuta postuma nel giudizio di annullamento può essere utilizzata nella successiva riedizione del potere solo se viene autonomamente trasfusa nel nuovo provvedimento e non viene presentata come integrazione del precedente atto annullato.
- In presenza di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di provvedere, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando un termine per l’esercizio sostitutivo del potere.
- La penalità di mora prevista nel giudizio di ottemperanza non consegue automaticamente alla violazione o al ritardo, potendo essere esclusa dal giudice secondo la valutazione risultante dalla decisione concreta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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