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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - della missiva raccomandata INPS.0600.16/11/2023.0176770 notificata in data 16 novembre 2023, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Ascoli Piceno, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 14 novembre 2023, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “Ad oggi, alla luce della normativa vigente, per i soggetti della categoria interessata (almeno 35 anni di servizio utile e 55 anni di età) non può essere riconosciuto il beneficio dei 6 scatti stipendiali di cui all'art. 38 del d.P.R. nr. 1032/1973 in sede di liquidazione TFS a meno che tale diritto non sia riconosciuto a seguito di sentenza (…)”; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Ascoli Piceno, Atto n. 35420 del 25 agosto 2022, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202400016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto della rinuncia al ricorso dichiarata dal ricorrente con memoria notificata e depositata il 19 novembre 2025, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Non è stata esaminata nel merito la spettanza dei sei scatti stipendiali né la legittimità degli atti dell'INPS. Nulla sulle spese, poiché l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetto di liquidazione del TFS che non li riconosceva

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'INPS del 16 novembre 2023, con cui era stata respinta la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, nonché, ove occorrente, il prospetto di liquidazione del TFS del 25 agosto 2022. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo, con interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia

    La rinuncia al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato nel contesto della rinuncia al ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Invocato dal ricorrente quale base normativa del diritto ai sei scatti stipendiali ai fini del ricalcolo del TFS; la sentenza non ne esamina la fondatezza.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Invocato dal ricorrente quale ulteriore base normativa della richiesta di inclusione dei sei scatti nel TFS; la sentenza non ne esamina la fondatezza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata nel corso del giudizio, determina l'estinzione del processo amministrativo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza necessità di una decisione sul merito della domanda.
  • Quando l'amministrazione intimata non si costituisce in giudizio, la dichiarazione di estinzione per rinuncia può essere pronunciata senza porre le spese di lite a carico di alcuna parte.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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