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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50022/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino (5/5/2023) deducendo: 1) violazione di legge in relazione all'art. 623 c.p.p. e alle prescrizioni della sentenza rescindente circa l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il termine annuale (13/1/2021), segnalando che il Tribunale avrebbe valorizzato annotazioni e atti (es. annotazione di P.G. del 26/3/2021 e atti indicati a pagg. 62-64) in realtà inutilizzabili; 2) carenza motivazionale e omissione nell'individuazione del gruppo di persone che formava l'associazione per delinquere, confondendo la struttura organizzativa del centro sociale Askatasuna con la struttura dell'associazione criminale; 3) contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'eventuale ultra petita nella misura applicata (richieste difensive in tema di attenuazione/revoca della misura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale abbia rispettato le indicazioni della sentenza rescindente: ha escluso dall'istruttoria gli atti effettivamente compiuti dopo il termine annuale ma ha correttamente considerato utilizzabili singoli atti o annotazioni che, sebbene riportati in documenti datati dopo il termine, si riferiscono ad atti compiuti entro il termine annuale (data di compimento dell'atto rilevante, non data del deposito dell'informativa). Quanto al reato associativo (art. 416 c.p.), la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la valutazione in ordine ai gravi indizi: ha individuato una struttura stabile (circa 16 militanti) distinta dal centro sociale, ripartizione di ruoli (Rossetto e Bonadonna apicali, Marzuoli sub-apicale) e un programma criminoso finalizzato alla lotta violenta e alla provocazione di contrasti con le forze dell'ordine, desumibile da intercettazioni e altri atti, nonché la rilevanza probatoria dei delitti-strumento. Sulla questione delle esigenze cautelari il rigetto è motivato dal fatto che il Collegio ha seguito la richiesta del P.M. e che la difesa non ha prodotto elementi concreti di attenuazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    La Corte ribadisce che l'art. 416 richiede l'esistenza di una stabile struttura organizzativa, con ripartizione di ruoli e finalizzazione ad un programma criminoso, e che la prova può essere desunta anche dalla commissione sistematica di delitti-strumento funzionali al programma dell'associazione

  • art. 270 c.p. (inquadramento iniziale poi riqualificato)

    Nella vicenda l'imputazione originaria era formulata nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art. 270 c.p., poi riqualificata come art. 416 c.p.; la sentenza rescindente aveva richiamato il termine annuale delle indagini calcolato dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato rispetto a tale imputazione

  • art. 623 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma di riferimento per l'inutilizzabilità di atti ritenuti 'tardivi'; la Corte di Cassazione ha però precisato che, per la verifica dell'inutilizzabilità prevista dalla sentenza rescindente, rileva la data di compimento del singolo atto di indagine e non la data di redazione o deposito dell'informativa che li ricomprende

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche

    Normativa richiamata in ordine alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto: la causa è stata trattata con modalità scritte ai sensi delle disposizioni emergenziali e delle successive modifiche normative

  • articoli citati come delitti-strumento (es. artt. 336, 337, 633, 610, 635 c.p.)

    Questi reati sono stati valorizzati come delitti-strumento che, per modalità e sistematicità, contribuiscono a dimostrare l'operatività e la finalizzazione del gruppo associativo ai sensi dell'art. 416 c.p.

Massime di principio

  • In caso di annullamento con rinvio per vizi di motivazione, il giudice del rinvio può svolgere una nuova autonoma valutazione delle prove ma non può riproporre le stesse argomentazioni già censurate: deve fornire motivazione adeguata sui punti esaminati.
  • Per valutare l'inutilizzabilità di atti per superamento dei termini delle indagini, rileva la data di compimento del singolo atto investigativo e non la data del deposito o della redazione dell'informativa che li riassume.
  • La configurabilità del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) richiede elementi idonei a dimostrare una struttura stabile, la ripartizione di ruoli e un programma criminoso finalizzato a una serie indeterminata di reati; tali elementi possono essere desunti anche dalla commissione ripetuta di delitti-strumento.
  • Elementi organizzativi apparentemente neutri (es. "cassa comune", "legal team") possono acquisire rilevanza probatoria se inseriti in un quadro complessivo di indizi (intercettazioni, cronologia, relazioni) che ne evidenzi la funzione rispetto al programma criminoso.
  • Sul tema delle misure cautelari, il giudice che riesamina la misura può tener conto di elementi sopravvenuti, ma la parte che chiede attenuazione o revoca deve allegare e provare elementi concreti che dimostrino l'attenuazione dei presupposti cautelari.
  • Non è sempre necessario che il giudice risponda analiticamente a ogni singola deduzione della difesa, purché dal complesso della motivazione risulti in modo chiaro quali argomenti sono stati ritenuti determinanti per la decisione.

Testo integrale

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