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Sentenza

Sentenza n. 924/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento – del provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Saluzzo 8.4.2025 che ha inibito alla società di dare corso ai lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra mediante comunicazione di edilizia libera perché l’intervento è soggetto al regime amministrativo della procedura abilitativa semplificata; – di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202501519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha inibito la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra mediante comunicazione di edilizia libera, ritenendolo soggetto alla procedura abilitativa semplificata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato una comunicazione di attività edilizia libera per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico con moduli a terra, di potenza inferiore a 5 MW, in area produttiva e con previo assenso dell'ente proprietario della strada provinciale. Il Comune ha inibito l'intervento ritenendo, da un lato, che la nuova disciplina liberalizzatoria non fosse ancora applicabile in assenza dell'adeguamento regionale e locale e, dall'altro, che l'impianto, ricadendo nella fascia di rispetto stradale, fosse soggetto alla procedura abilitativa semplificata in quanto interessato da un potenziale vincolo ostativo ai sensi dell'art. 20, comma 4, l. 241/1990. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1 e dell'Allegato A, Sezione I, lett. c), del d.lgs. n. 190/2024, sostenendo l'immediata applicabilità della nuova disciplina statale e la riferibilità del termine di adeguamento alle sole normative regionali e locali; 2) violazione dell'art. 7 e dell'Allegato A, Sezione I, lett. c), del medesimo decreto, contestando l'individuazione di una fascia di rispetto di 30 metri anziché 10, la qualificazione della fascia come vincolo ostativo riconducibile all'art. 20, comma 4, l. 241/1990 e l'omessa considerazione dell'assenso già rilasciato dall'ente proprietario della strada. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità per l'approvazione di una variante urbanistica e l'inammissibilità per difetto di lesività dell'atto.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Comune. L'approvazione della variante urbanistica non ha fatto venir meno l'interesse, poiché la società conservava l'interesse a ottenere la rimozione ex tunc dell'inibizione, anche in relazione all'accesso a contributi e incentivi pubblici subordinati al possesso di un titolo abilitativo valido e all'avvio dei lavori. L'atto era inoltre lesivo perché dotato di portata inibitoria e accompagnato dal rilievo di abusività delle opere eventualmente realizzate. Nel merito, il primo motivo è stato accolto: il termine di 180 giorni per l'adeguamento riguarda la normativa regionale e comunale, non la disciplina statale previgente, sicché la nuova disciplina statale che assoggetta determinate opere al regime di attività libera era immediatamente applicabile. È stato accolto anche il secondo motivo. Il Comune aveva erroneamente individuato in 30 metri la fascia di rispetto: per una strada di tipo C esterna al centro abitato ma ricadente in comparto produttivo, le NTA applicabili prevedevano una fascia di 10 metri. In caso di contrasto tra previsione normativa e rappresentazione grafica dello strumento urbanistico, prevale la previsione normativa. Poiché l'impianto era progettato a distanza superiore ai 10 metri, non ricorreva la previsione ostativa regionale e l'intervento non poteva essere sottratto al regime dell'edilizia libera. Inoltre, la disciplina speciale dell'art. 7 del d.lgs. n. 190/2024, che considera espressamente la disciplina del codice della strada e le fasce di rispetto stradali, impediva di qualificare la fascia come vincolo ostativo a tutela della sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 20, comma 4, l. 241/1990. Il Comune aveva infine omesso di considerare l'assenso già rilasciato dall'ente proprietario della strada. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, d.lgs. n. 190/2024

    Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto.

    Il termine di adeguamento riguarda la normativa regionale e locale; la nuova disciplina statale sostitutiva di quella previgente è immediatamente applicabile.

  • art. 7 d.lgs. n. 190/2024

    Assoggetta determinate tipologie di impianti fotovoltaici al regime dell'attività libera e disciplina specificamente i limiti derivanti dai vincoli e dalle fasce di rispetto stradali.

  • Allegato A, Sezione I, lett. c), d.lgs. n. 190/2024

    Ricondurrebbe al regime dell'attività edilizia libera la realizzazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza inferiore a 5 MW, alle condizioni previste dalla disciplina.

  • art. 20, comma 4, l. 241/1990

    I vincoli riconducibili alla disposizione possono impedire l'applicazione del regime liberalizzato, ma la fascia di rispetto stradale esaminata non costituisce, alla luce della disciplina speciale, un vincolo ostativo a tutela della sicurezza pubblica.

  • art. 4 d.lgs. n. 28/2011

    La disciplina statale della procedura abilitativa semplificata è stata ritenuta sostituita dalla nuova disciplina sopravvenuta che liberalizza le attività considerate.

  • art. 26, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 495/1992

    Fuori dai centri abitati, all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, le distanze dal confine stradale per le nuove costruzioni fronteggianti strade di tipo C non possono essere inferiori a 10 m.

    La disciplina statale conferma, per le zone edificabili o trasformabili e per le strade di tipo C, la distanza minima di 10 metri rilevante nel caso concreto.

  • art. 26.5 NTA dello strumento urbanistico comunale

    Per i tratti stradali esterni ai centri abitati, ma ricadenti in comparti urbani B, C, D, E, F le fasce di rispetto presentano le seguenti dimensioni: strade di tipo C m.10, per tutte le altre strade m.5.

    La previsione normativa delle NTA stabilisce una fascia di rispetto di 10 metri per le strade di tipo C nei comparti produttivi e prevale sulla diversa rappresentazione grafica dello strumento urbanistico.

  • art. 27, comma 12, l.r. Piemonte n. 56/1977

    La previsione ostativa alla realizzazione di impianti di produzione energetica nella fascia di rispetto non opera quando l'impianto è collocato oltre la fascia correttamente determinata.

  • art. 8, comma 2, d.m. Ambiente e Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414

    La rilevanza dell'interesse alla decisione è collegata alla subordinazione dei contributi pubblici al possesso di un titolo abilitativo valido ed efficace e all'avvio dei lavori.

Massime di principio

  • Il termine previsto per l'adeguamento delle regioni e degli enti locali a una nuova disciplina statale di liberalizzazione non sospende l'immediata applicazione della disciplina statale sopravvenuta né mantiene in vigore, nei rapporti con essa, la previgente disciplina statale sostituita.
  • Quando le norme tecniche di attuazione di uno strumento urbanistico stabiliscono una fascia di rispetto diversa da quella risultante dalla rappresentazione grafica, in caso di contrasto prevale la previsione normativa, purché compatibile con la disciplina sovraordinata.
  • Per le strade di tipo C esterne ai centri abitati ma ricadenti in comparti urbanisticamente edificabili o trasformabili, la fascia di rispetto applicabile alle nuove costruzioni può essere determinata in 10 metri secondo la disciplina richiamata dal giudice; un impianto collocato interamente oltre tale distanza non può essere inibito sulla base di una fascia graficamente indicata in misura maggiore.
  • La disciplina speciale che regola il regime amministrativo degli impianti fotovoltaici e considera espressamente le fasce di rispetto stradali impedisce di qualificare automaticamente la relativa fascia come vincolo ostativo riconducibile alla tutela della sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 20, comma 4, l. 241/1990.
  • L'amministrazione non può inibire un intervento senza considerare l'assenso già rilasciato dall'ente proprietario della strada in relazione all'occupazione o al rispetto della fascia stradale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziImpianti da fonti rinnovabiliInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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