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Sentenza

Sentenza n. 1038/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5602/2024, depositata e resa pubblica il 26.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7213/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.06.2025

Giustizia amministrativa202503192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre agli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'azione di ottemperanza e dei termini processuali applicabili, nonché la rituale notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non ha provato l'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo beneficiare della propria inerzia; la natura fungibile dell'obbligazione consente infatti l'adempimento per equivalente. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di stanziare o allocare le somme e di svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito in camera di consiglio.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e conferma l'attualità dell'inerzia dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, la cui spettanza era stata accertata dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiararne l'obbligo di esecuzione integrale, fissando un termine e potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è divenuto inutilmente decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria condotta omissiva.
  • Nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'adempimento, dovendo il commissario ad acta adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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