Cassazione Penale, Sentenza n. 35330/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha disposto l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto relativa al reato previsto dall'art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 (operazioni di estirpazione di vegetazione e movimentazione di terra su terreno vincolato paesaggisticamente per 185 mq), con tre censure: (1) ammissibilità del ricorso per cassazione nonostante la forma dell'ordinanza, richiamando giurisprudenza che ammette il ricorso quando il provvedimento incide definitivamente su situazioni giuridiche e vantando interesse concreto per effetto di una precedente archiviazione e di un procedimento pendente; (2) vizio motivazionale e contraddittorietà in ordine alla tardività dell'attestazione di conformità paesaggistica (rilasciata il 19.1.2023) e alle ragioni della sua inutilità ai fini estintivi; (3) violazione di legge per non aver riconosciuto l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 181 comma 1-ter d.lgs. 42/2004, sostenendo che le opere non hanno creato nuove superfici/volumi utili e che la sanatoria paesaggistica avrebbe estinto il reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rimarcato che, in linea generale, le ordinanze di archiviazione non sono impugnabili in Cassazione salvo i casi tassativi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p. e le eccezioni interpretative recenti che ammettono il ricorso quando l'atto abbia natura decisionale analoga a una sentenza e sia allegato interesse concreto. Pur riconoscendo che il ricorrente ha prospettato un interesse attuale (preesistente archiviazione e procedimento pendente), la Corte ha comunque ritenuto le censure manifestamente infondate: la motivazione è ritenuta sufficiente nel ritenere tardiva l'attestazione paesaggistica rispetto alla constatata modifica dello stato dei luoghi; il reato contestato è qualificato come violazione urbanistica (art. 44 d.P.R. 380/2001) e non come reato paesaggistico estinto dall'art. 181 d.lgs. 42/2004, perciò la sanatoria paesaggistica non produce efficacia estintiva sul reato contestato; le questioni relative alla creazione di superfici/volumi sono di merito e non sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001
La Corte ha ritenuto che il fatto contestato sia qualificabile come illecito edilizio previsto da questa norma; rispetto a tale fattispecie la sanatoria paesaggistica non determina l'estinzione del reato.
art. 181 comma 1-ter d.lgs. 42/2004
Norma che contempla effetti estintivi per talune violazioni paesaggistiche a seguito di accertamento di compatibilità; la Corte ha escluso la sua applicabilità al reato qualificato come edilizio (art. 44 DPR 380/2001) nel caso concreto.
art. 131-bis cod. pen.
Riferimento alla disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità e agli effetti dell'archiviazione su casellario; la giurisprudenza recente vede talvolta le ordinanze adottate ex art. 131-bis come provvedimenti suscettibili di ricorso in Cassazione se assumono carattere decisorio.
art. 410-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta dalla riforma 2017 che ha previsto il reclamo al tribunale monocratico avverso i provvedimenti di archiviazione e ha limitato l'accesso alla Cassazione, riducendo le ipotesi di ricorribilità ordinaria in sede di legittimità.
art. 127 cod. proc. pen.
Disciplina delle nullità che, in passato, erano le sole ragioni ammissibili per ricorso in Cassazione contro l'ordinanza di archiviazione; la Corte ricorda che rimangono rilevanti i vizi procedurali tassativi.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama che non è possibile utilizzare il ricorso per questioni meramente di merito quando la giurisprudenza limita l'accesso alla legittimità.
art. 111 comma 7 Cost.
Richiamato in giurisprudenza quale possibile fondamento per estendere il ricorso di legittimità a provvedimenti che incidono definitivamente su diritti, sebbene la Corte evidenzi i limiti applicativi rispetto a provvedimenti non concernenti la libertà personale.
Massime di principio
- Le ordinanze di archiviazione, di regola, non sono impugnabili in Cassazione; il rimedio ordinario è il reclamo al tribunale monocratico ex art. 410-bis c.p.p.; la Cassazione interviene solo in ipotesi tassative di nullità o in eccezioni giurisprudenziali molto circoscritte.
- Quando si sostiene l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di archiviazione, è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnativa; la mera eventualità di effetti futuri non è sufficiente, salvo situazioni particolari (es. collegamento con procedimenti analoghi in corso).
- La sanatoria paesaggistica (art. 181 d.lgs. 42/2004) estingue specifiche fattispecie di reato paesaggistico, ma non produce automaticamente effetti estintivi su reati di diversa natura (es. reati edilizi previsti dal DPR 380/2001), salvo che la legge disponga altrimenti.
- Le contestazioni che richiedono valutazioni di fatto e di merito (per esempio se le opere hanno creato nuove superfici/volumi) sono normalmente sottratte al sindacato della Cassazione quando l'accesso è limitato ai profili di legittimità; tali questioni vanno proposte nelle sedi di merito competenti.
- Nel valutare se proporre impugnazioni in casi di archiviazione, è strategico concentrarsi su vizi procedurali qualificati e su elementi che possano rientrare nelle eccezioni giurisprudenziali (es. carattere decisorio dell'atto e interesse concreto all'impugnazione), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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