Sentenza n. 2266/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare cessato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo, ha chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo. La pretesa si fonda sull'applicabilità della disciplina anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e, quindi, agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. L'I.N.P.S. si è costituito senza svolgere difese sostanziali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del beneficio. Ha affermato che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che attribuisce sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno computabili ai fini del trattamento di fine servizio e della base pensionabile, si applica a tutte le Forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare. Tale conclusione è coerente con il richiamo contenuto nell'art. 6 del medesimo decreto-legge all'art. 16 della legge n. 121/1981, che ricomprende anche l'Arma dei Carabinieri, nonché con l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, il quale dispone espressamente la persistente applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. L'I.N.P.S. è stato condannato a rideterminare e liquidare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo, detraendo quanto già corrisposto, oltre alle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto
La disposizione riconosce sei scatti stipendiali, computabili ai fini del trattamento di fine servizio e della base pensionabile, anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare in possesso dei requisiti previsti.
art. 6 d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
Il richiamo all'art. 16 della legge n. 121/1981 consente di ricomprendere nell'ambito delle Forze di polizia anche l'Arma dei Carabinieri, ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'art. 6-bis.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
La disposizione individua le Forze di polizia includendovi, per quanto rilevante, anche l'Arma dei Carabinieri.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La norma conferma espressamente la persistente applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale dell'Arma dei Carabinieri, quando siano integrati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina.
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e della base pensionabile secondo i criteri stabiliti dalla disposizione.
- L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, nel prevedere che al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continui ad applicarsi l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, conferma la spettanza del beneficio senza introdurre una limitazione ai soli corpi di polizia a ordinamento civile.
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