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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32811/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di rinvio disposta dalla Corte di Cassazione, aveva annullato la revoca del sequestro preventivo e ripristinato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente per presunta evasione IVA degli anni 2015 e 2016. Il ricorrente ha dedotto che il profitto del reato era venuto meno per effetto di provvedimenti di "sgravio" amministrativo e sentenze della Commissione tributaria (prodotte con documenti tratti dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate), per cui il mantenimento del sequestro era illegittimo; inoltre ha contestato la sussistenza del periculum in mora addotto dal Tribunale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso quanto al primo motivo ritenendolo assorbente. Ha ritenuto che, ove sussista un provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate relativo agli avvisi di accertamento impugnati (anche se documentato tramite estratti dell'area riservata di Agenzia delle Entrate Riscossione), il debito erariale è estinto e viene meno il "profitto" confiscabile. Il Tribunale non aveva correttamente valutato la documentazione prodotta (errando nel ritenere non dimostrato lo sgravio, non avendo considerato le ragioni della diversa numerazione e degli importi riportati negli estratti Ader). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e i beni sequestrati devono essere restituiti all'avente diritto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000

    Norma che individua il reato tributario contestato (evasione IVA). La sentenza prende come riferimento il reato per la determinazione del profitto confiscabile.

  • D.P.R. 602/1973

    Richiamati dalla difesa per spiegare la procedura di iscrizione a ruolo e il calcolo degli interessi; la Corte ha ricordato che le differenze numeriche e di importo tra avvisi e registrazioni Ader sono spiegabili in base a queste procedure.

  • d.l. n. 78/2010

    Riferimento citato dalla difesa circa l'obbligo di pagamento di un terzo in caso di ricorso; utile per spiegare la diversità degli importi iscritti a ruolo rispetto all'avviso di accertamento.

  • codice di procedura penale

    Norma procedurale richiamata in relazione all'impugnazione del provvedimento di revoca del sequestro da parte del pubblico ministero davanti al giudice del riesame.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    tra le altre: Sez. 3, n. 39187/2015; Sez. 3, n. 36309/2019; Sez. 3, n. 8226/2020; Sezioni Unite (Ellade) richiamata

    Costante orientamento secondo cui il profitto confiscabile è il risparmio fiscale derivante dalla sottrazione delle imposte e che, se sussiste un provvedimento di sgravio dell'amministrazione finanziaria, il sequestro funzionale alla confisca per equivalente non è legittimo perché viene meno la pretesa erariale.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria ha emanato un provvedimento di sgravio che estingue la pretesa, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente perde la sua ragion d'essere e deve essere revocato; il profitto del reato si considera estinto.
  • Documenti tratti dall'area riservata di Agenzia delle Entrate Riscossione possono provare lo sgravio/presa in carico se correttamente collegati agli avvisi di accertamento (occorre spiegare la diversa numerazione e le differenze di importo dovute alle procedure di iscrizione a ruolo).
  • La mera sospensione o la sospensione dell'esecutività della cartella non estinguono la pretesa erariale: vige distinzione netta tra sospensione (che non impedisce la confisca) e provvedimento di sgravio (che estingue il debito).
  • In presenza di sgravio accertato, il giudice della cautela non può invocare a priori l'incapienza patrimoniale o il periculum in mora per mantenere il sequestro; il periculum va provato con elementi concreti e attuali.
  • Per difendere efficacemente la restituzione dei beni, è fondamentale produrre documentazione completa e collegabile (sentenze della Commissione tributaria, provvedimenti amministrativi di sgravio o estratti Ader con date di notifica e riferimenti che permettano la correlazione con gli avvisi impugnati).
  • Se la documentazione di sgravio è successiva al provvedimento impugnato, il giudice del rinvio deve comunque esaminarla seriamente: non è onere della Corte di Cassazione accertare fatti nuovi, ma il giudice del rinvio deve valutare l'effetto estintivo sulla pretesa erariale.

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