Sentenza n. 354/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 47/2025 in data 23 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inesecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l'attribuzione di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 47/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione della pronuncia nonostante la notificazione al Ministero il 3 aprile 2025 e ha chiesto l'accredito della somma per gli anni scolastici indicati nel ricorso, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento. È stato inoltre esaminato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, nonché la validità della procura conferita per il giudizio civile ai fini del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, provvedendo agli adempimenti imposti dalla pronuncia civile. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza, in ragione della documentazione del passaggio in giudicato, della notificazione della sentenza e dell'inerzia dell'Amministrazione, nonché del decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ritenuto utilizzabile nel giudizio di ottemperanza la procura rilasciata per il giudizio civile quando essa estenda i poteri del difensore a ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di esecuzione di una condanna al pagamento di una somma determinata. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che intervenga entro 60 giorni dalla richiesta della ricorrente successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con condanna al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, quando l'Amministrazione rimanga inadempiente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata determinata negli interessi legali sull'importo dovuto, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all'adempimento o all'esecuzione sostitutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso, dopo la notificazione della sentenza, concorre a integrare i presupposti dell'azione di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dal giudicato civile quale criterio per la corresponsione di interessi o rivalutazione sulla somma riconosciuta alla docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria della condanna rimanga inadempiente.
- La notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, consentono di ritenere superato il termine legale concesso all'amministrazione statale per l'adempimento e integrano i presupposti per l'ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, nel caso di ritardata esecuzione di una condanna pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva.
- Quando la procura alle liti conferita per il giudizio civile estende i poteri del difensore a ogni stato e grado del procedimento, essa può attribuire lo ius postulandi anche per il successivo giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione della condanna pecuniaria.
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