Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7279/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 176 del 22 dicembre 2025, a firma della Dirigente dell'Area VII Ecologia e Ambiente, avente ad oggetto “Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, della Determinazione Dirigenziale n. 18 del 05/03/2025 - Affidamento dei servizi professionali di Direzione dell'Esecuzione del Contratto di igiene urbana e supporto al RUP - CIG B4B773693F”, notificata in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota prot. n. 0121592/2025 del 21.10.2025.

Giustizia amministrativa202603482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d'ufficio dell'affidamento di servizi professionali di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene urbana e supporto al RUP

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente impugnava, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale comunale che aveva disposto, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, l'annullamento in autotutela dell'affidamento di servizi professionali connessi a un contratto pubblico. La ricorrente deduceva: violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'assenza dei presupposti dell'annullamento d'ufficio; violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, nonché della responsabilità precontrattuale, assumendo di avere eseguito le prestazioni per diversi mesi e di avere ricevuto il pagamento delle fatture senza contestazioni; violazione degli artt. 66 e 101 d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12, per il mancato riconoscimento del possesso dei requisiti richiesti alle società di servizi di ingegneria di nuova costituzione e per il mancato attivamento del soccorso istruttorio. Il Comune eccepiva preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione e del deposito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente stralciato la memoria depositata dalla ricorrente la mattina dell'udienza camerale, ritenendola palesemente tardiva. Ha poi dichiarato il ricorso irricevibile senza esaminare i motivi di merito. La determinazione impugnata era stata trasmessa via PEC il 22 dicembre 2025; il ricorso è stato notificato il 18 febbraio 2026 e depositato il 20 marzo 2026. Secondo il TAR, la controversia rientra nel rito speciale relativo agli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici: l'art. 120, comma 2, c.p.a. impone il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto, mentre l'art. 119, comma 2, c.p.a. dimidia gli ulteriori termini processuali. Il carattere di autotutela dell'atto non sottrae la controversia al rito speciale, poiché gli atti di annullamento o revoca che incidono sugli esiti della procedura sono atti attinenti alla medesima procedura ai sensi dell'art. 120, comma 7, c.p.a., e seguono l'ambito operativo della procedura quale actus contrarius. Il giudice ha inoltre escluso che la tardività potesse essere sanata mediante il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.: non sussiste una lacuna normativa, poiché gli artt. 119 e 120 c.p.a. disciplinano espressamente il termine e la sanzione dell'irricevibilità, né ricorre la necessaria compatibilità con il sistema processuale amministrativo, fondato sulla perentorietà dei termini a tutela della stabilità dell'azione amministrativa e della certezza dei suoi effetti. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È la base normativa dell'annullamento d'ufficio impugnato; il giudice non ne ha esaminato nel merito la sussistenza dei presupposti.

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici ... sono impugnati ... nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dei medesimi

    Il termine di impugnazione di trenta giorni si applica anche agli atti di autotutela che incidono sulla procedura di affidamento.

  • art. 120, comma 7, c.p.a.

    i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti

    La nozione di atti attinenti alla medesima procedura è ampia e comprende anche gli atti di annullamento d'ufficio o revoca degli atti della procedura.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Prevede la dimidiazione dei restanti termini processuali nei giudizi soggetti al rito speciale, ferma l'applicazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 120 c.p.a.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile soltanto in presenza di una lacuna del processo amministrativo e purché siano compatibili con il c.p.a.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio del raggiungimento dello scopo non è applicabile per sanare la tardività del ricorso soggetto ai termini perentori degli artt. 119 e 120 c.p.a.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di irricevibilità del ricorso tardivo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Gli atti di annullamento d'ufficio o di revoca che incidono sugli esiti di una procedura di affidamento di contratti pubblici sono atti attinenti alla medesima procedura ai sensi dell'art. 120, comma 7, c.p.a.; la loro impugnazione è pertanto soggetta al rito speciale e al termine di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a.
  • La qualificazione dell'atto impugnato come provvedimento di autotutela non esclude l'applicazione dei termini dimidiati propri del contenzioso sugli affidamenti pubblici, quando l'atto comporti la demolizione giuridica di un atto della procedura di affidamento.
  • La tardiva proposizione di un ricorso soggetto al termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 120 c.p.a. non può essere sanata mediante il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., poiché non sussiste una lacuna del processo amministrativo e tale principio non è compatibile con la funzione dei termini decadenziali posti a tutela della stabilità dell'azione amministrativa.
  • L'art. 39, comma 1, c.p.a. consente il ricorso alle disposizioni processualcivilistiche soltanto in presenza congiunta di una lacuna della disciplina processuale amministrativa e della compatibilità della disposizione civile con i principi del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDecadenza e tardivitàVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.